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Valore doganale anche sulla base di informazioni di autorità doganali extra Ue

Documenti terzi possono essere utilizzati in presenza di determinate condizioni e di un accordo internazionale di cooperazione doganale

/ Pier Paolo GHETTI e Ettore SBANDI

Venerdì, 27 marzo 2026

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Il valore doganale dei beni, base imponibile per il calcolo dei dazi e delle ulteriori imposte di confine, nella maggior parte dei casi è determinato sulla base del valore della transazione commerciale, ossia il prezzo pagato o da pagare, generalmente manifestato nella fattura commerciale presentata in dogana.

Nei casi in cui non sia applicabile il criterio del valore di transazione, per assenza o inattendibilità di una fattura dichiarata, per determinare il valore di transazione può farsi riferimento anche al prezzo dichiarato all’esportazione di una merce verso il territorio doganale dell’Unione europea, quale comunicato dalle autorità doganali del Paese di esportazione alle autorità doganali di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale.

Questo elemento, infatti, può essere qualificato come dato disponibile nel territorio doganale dell’Unione ai sensi dell’art. 74 § 3 del CDU (Reg. Ue 952/2013), che definisce i metodi secondari per la determinazione del valore in dogana della medesima merce.

Con questo principio, reso nella sentenza relativa alla causa T-296/25, il Tribunale dell’Ue risolve una questione pregiudiziale e riconosce l’attendibilità di documenti e informazioni terze, che tuttavia possono essere utilizzati da operatori e autorità doganali al ricorrere di determinate condizioni e, in particolare, in costanza di vigore di un accordo internazionale di cooperazione doganale.

Nel caso sottoposto al giudizio dei giudici unionali, una società commerciale di diritto bulgaro aveva opposto la decisione con la quale l’amministrazione doganale bulgara aveva (ri)determinato il valore in dogana di un veicolo importato dal Canada dalla società in questione, sulla base del prezzo dichiarato all’esportazione, quale comunicato dalle autorità doganali canadesi all’amministrazione doganale bulgara nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale.

In particolare, importatore e rappresentante avevano presentato una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di un veicolo a motore danneggiato da sinistro stradale, determinandone il valore sulla base di una fattura di vendita, emessa da un cedente canadese. Un controllo a posteriori della dichiarazione in dogana in questione è stato effettuato dalle autorità doganali bulgare sulla base di informazioni fornite da parte dell’amministrazione doganale canadese nell’ambito dell’accordo di cooperazione Ue-Canada in materia doganale e, in esito allo stesso, è stato accertato che il valore dichiarato in import in Ue non corrispondeva con il valore in export in Canada.

Di talché, la dogana unionale ha proceduto all’accertamento, ritenendo il valore di fattura non attendibile e, prescindendo da questo, ha fondato la base imponibile del dazio sul valore di fattura comunicato dalle autorità canadesi, anche perché l’importatore ha presentato una fattura, una bolla di accompagnamento e una polizza di carico marittima, senza tuttavia dare evidenza del fascicolo commerciale relativo all’operazione in questione, né dell’offerta, dei listini prezzi, dei documenti relativi ai pagamenti, né l’ulteriore corrispondenza intercorsa prima dell’operazione.

Tutti elementi, questi che hanno consentito all’autorità di prescindere dal valore di fattura dichiarato, ex art. 140 del Reg. Ue 2447/2015.

Per determinare il nuovo valore, però, si è posto il dubbio che esso potesse fondarsi su un documento extra Ue, pratica che, se da un lato è sicuramente indiziaria e in grado di fornire utili elementi di controllo e riscontro, dall’altro rischia di demandare principi di accertamento a sistemi doganali terzi, non verificabili.

Questo secondo elemento è di importanza cruciale, se si considerano le soventi discrasie di classificazione, ordine e valore che bolle di importazione in un sistema doganale possono avere se paragonate a bolle di esportazione in un altro sistema, giacché il principio di piena specularità delle operazioni è un elemento spesso più teorico che reale; in questo contesto, un apprezzamento di informazioni della specie potrebbe essere utilizzato a nocumento di operatori in buona fede e, ove applicato in via generalizzata, sarebbe contrario all’art. 7 dell’Accordo sul Valore GATT.

Ebbene, per il Tribunale Ue queste questioni sono superate, perché:
- la presenza di un accordo internazionale rende implicita l’accettazione, quale dato “disponibile nell’Ue”, delle risultanze di accertamenti effettuati nell’ambito di una mutua assistenza e cooperazione;
- il metodo di valore di fall back di cui all’art. 74 § 3 del CDU consente di retrocedere l’indagine fino alla fonte, ossia alla produzione o vendita di un bene e alla sua posizione nel Paese di esportazione;
- il valore di export è legittimo perché, anche se l’accordo GATT vieta una determinazione del valore in dogana sulla base di un “sistema in base al quale il più elevato dei due valori possibili è utilizzato per la determinazione del valore in dogana”, esso non vieta in alcun modo il ricorso al prezzo dichiarato all’esportazione per la medesima merce se si tratta dell’unico valore disponibile per le autorità doganali, alla luce in particolare dell’esistenza di dubbi legittimi riguardo alla veridicità del valore inizialmente dichiarato;
- il valore di export è parimenti legittimo perché, fino a prova contraria, esso è comunque un valore documentale comprovato e non può rientrare in una definizione, anch’essa vietata dal sistema internazionale GATT, di “valore arbitrario o fittizio”, anche se questa è circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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