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Interessi attivi nel calcolo del pro rata IVA

Valorizzata dalla Cassazione la dimensione dell’attività finanziaria di una società immobiliare

/ Fabio RIVA

Lunedì, 20 aprile 2026

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La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su alcune questioni fondamentali in materia IVA, con particolare riferimento all’inerenza dei costi ai fini dell’esercizio della detrazione, nonché sulla nozione di operazioni accessorie ai fini dell’applicazione del pro rata IVA.

Con l’ordinanza n. 5680 del 12 marzo 2026, la Corte conferma che, per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA ex art. 19 del DPR 633/72, è necessario che i costi sostenuti siano inerenti, ovvero abbiano un nesso di casualità diretto e immediato con l’attività d’impresa. Tale diritto richiede, altresì, che il contribuente disponga di idonea documentazione probatoria atta a dimostrare l’inerenza della componente negativa.
In tema di pro rata IVA invece, ai fini della qualificazione di un’attività esente come accessoria o occasionale rispetto a quella principale dell’impresa, occorre fare riferimento a una pluralità di elementi; non è sufficiente limitarsi alla mera individuazione dell’oggetto sociale, ma bisogna considerare l’attività concretamente svolta, in termini di dimensione economica e di frequenza relativa.

La controversia sorge da un avviso di accertamento relativo all’anno 2015, notificato a una società operativa nel settore immobiliare attraverso diverse società controllate o collegate. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un PVC emesso nel 2017, contestava, ai fini IVA, l’indebita detrazione dell’imposta relativa a costi di consulenza “ribaltati” dalla controllante del gruppo e la determinazione del pro rata IVA, a seguito della mancata inclusione degli interessi attivi esenti per finanziamenti intercompany.
Parallelamente, ai fini IRES veniva contestata la mancata dichiarazione di variazioni fiscali in aumento, la deduzione non spettante, ai fini IRES e IRAP, di costi ritenuti non inerenti, nonché la mancata dichiarazione di sopravvenienze attive ai fini IRAP.
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale riformava integralmente la decisione, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Sulla prima contestazione IVA, la Cassazione ha confermato la legittimità della pretesa erariale riguardante l’indebita detrazione IVA sui costi di consulenza strategica sostenuti per la realizzazione di un progetto e “ribaltati” dalla controllante alla società accertata, ribadendo, al riguardo, che il requisito dell’inerenza dei costi deve essere valutato in termini qualitativi, e non solo quantitativi, relativamente all’attività d’impresa, come già affermato in più occasioni dalla Corte stessa (Cass. nn. 33574/2018 e 450/2018).

Ciò non esonera, tuttavia, il contribuente dall’assolvimento di un puntuale onere probatorio volto a dimostrare l’inerenza della componente negativa, mediante l’individuazione del nesso diretto e immediato tra l’acquisto e il suo impiego nell’esercizio dell’attività di impresa.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, non essendo consentito rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, il quale aveva già accertato che il contribuente non avesse fornito documentazione idonea a dimostrare la funzionalità del costo, limitandosi a fornire documenti generici sulla partecipazione al progetto, senza specificarne la natura, le modalità e l’interesse perseguito.

Con riferimento alla seconda contestazione in materia IVA, riguardante la rideterminazione del pro rata di detrazione ai sensi degli artt. 19 comma 5 e 19-bis del DPR 633/72, a seguito di un finanziamento intercompany che aveva generato rilevanti proventi finanziari, la società invocava l’esclusione degli interessi esenti dal relativo calcolo, sostenendo il carattere occasionale del finanziamento rispetto alle operazioni imponibili poste in essere, nonché l’assoluta unicità e non ricorrenza dell’operazione finanziaria.

I giudici di legittimità, richiamando precedenti giurisprudenziali, hanno ribadito che una prestazione può qualificarsi come accessoria quando non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile e non comporta un impiego significativo di beni e servizi (Corte Ue, causa C-174/08).
Infatti, sebbene l’entità dei provenienti finanziari possa costituire un indizio, essa non è di per sé decisiva (Corte Ue, causa C-77/01), essendo invece necessaria una valutazione complessiva del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di un soggetto passivo, nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’IVA è dovuta (Corte Ue, causa C-378/15).

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che, nel rispetto dei principi giurisprudenziali richiamati, la rilevante dimensione economica dell’attività finanziaria posta in essere dalla società, unitamente alla frequenza delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti finanziati, imponesse l’inclusione degli interessi attivi nel calcolo del pro rata.

Va ricordato che tali principi sono stati più volte richiamati dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’esclusione delle attività finanziarie dal pro rata presuppone un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini IVA, tale da non costituire una vera e propria organizzazione dedita alla gestione di tali attività (ris. Agenzia delle Entrate n. 41/2011).

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