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IMPRESA

Definizioni europee per imprese, start-up e scale-up innovative

La Commissione europea intende ridurre le disparità di trattamento e facilitare l’operatività delle imprese

/ Andrea FRADEANI

Lunedì, 20 aprile 2026

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È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 marzo 2026 serie L, la raccomandazione (Ue) 2026/720 del 18 marzo 2026 riguardante le definizioni di imprese, start-up e scale-up innovative, da impiegare “nelle politiche dell’Unione applicate all’interno dell’Unione e dello Spazio economico europeo”.
L’obiettivo di tale atto – che dà seguito a quanto annunciato nella comunicazione della Commissione COM(2025) 270 final – consiste, in estrema sintesi, nel ridurre le disparità nel trattamento e nel facilitare l’operatività (anche in senso transfrontaliero e in relazione al trasferimento fra Stati membri) di tali realtà: il presupposto alla base dell’intervento, evidente fin dalla lettura dei suoi primi due considerando, riguarda l’importanza delle imprese in parola, centrali, in modelli economici fondati sull’innovazione, per la competitività e la crescita dell’Unione.

Scendendo più nel dettaglio, attraverso la raccomandazione, la Commissione europea raccomanda a Stati membri, Banca europea per gli investimenti (BEI) e Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di impiegare le definizioni indicate nel suo allegato “quando adottano misure legislative, politiche o di sostegno finanziario o attuano programmi rivolti a imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative”, nonché “ai fini della raccolta di dati” che le riguardano.

Iniziando dalla definizione, offerta nel punto 2 dell’allegato, di impresa innovativa, si tratta, ai sensi del punto 2.1, di un’impresa che soddisfa almeno uno dei due seguenti criteri:
- l’aver sostenuto “in almeno uno dei tre esercizi finanziari precedenti ... costi di ricerca e sviluppo che rappresentano almeno il 10% del totale dei suoi costi operativi o almeno il 5% del totale delle sue vendite nette”;
- stante l’obiettivo della commercializzazione, l’aver sviluppato “negli ultimi tre esercizi finanziari”, lo stare attualmente sviluppando o lo sviluppare nel prossimo futuro “prodotti, servizi o processi commerciali che sono nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale”.
Il successivo punto 2.2 dell’allegato precisa di cosa si dovrebbe tener conto ai fini della determinazione dei costi di ricerca e sviluppo menzionati nel primo dei due criteri illustrati.

Venendo ora alla definizione di start-up innovativa, si tratta, ai sensi del punto 3 dell’allegato, di un’impresa che soddisfa tutti i quattro criteri che seguono:
- deve trattarsi di un’impresa innovativa, come definita nel precedente punto 2;
- deve trattarsi di un’impresa autonoma, nel senso di cui al successivo punto 5.1;
- deve trattarsi di un’impresa che “occupa meno di 100 persone e ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori 10 milioni di EUR”;
- deve trattarsi di un’impresa che “è stata operativa per meno di 10 anni dopo la sua registrazione”.

Infine, una scale-up innovativa, ai sensi del punto 4 dell’allegato, è un’impresa che soddisfa tutti i cinque criteri che seguono:
- deve trattarsi di un’impresa innovativa, come definita nel precedente punto 2;
- deve trattarsi di un’impresa autonoma, nel senso di cui al punto 5.1;
- deve trattarsi di un’impresa che “ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo superiori a 10 milioni di EUR”;
- deve trattarsi di un’impresa che “nei due anni precedenti ha registrato un aumento medio annualizzato del numero di dipendenti o dei ricavi superiore al 20%”;
- soddisfa almeno una delle due condizioni seguenti, ossia “occupa meno di 750 persone” e “non è quotata in borsa”.

L’allegato alla raccomandazione (Ue) 2026/720 prevede numerose previsioni “a supporto” delle tre definizioni menzionate.
Ci riferiamo, in primo luogo, a quelle contenute nel suo punto 1, denominato “Introduzione”, fra cui ci limitiamo qui a menzionare quella relativa alla definizione di impresa, che, ai fini di tale atto, è intesa in senso molto ampio, ossia, citando dalla sua lettera d), come “qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica”, ivi “incluse le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”.
Abbiamo poi, continuando con le previsioni a supporto, quelle di cui ai successivi punti 5, 6, 7 e 8, relative, rispettivamente, ai “Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari”, ai “Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento”, al “Calcolo degli effettivi” e alla “Determinazione dei dati dell’impresa”.

Non rimane ora che attendere se e, soprattutto, come (pensiamo, ad esempio, alle modalità e ai tempi) i destinatari della raccomandazione in parola – con particolare interesse, nel nostro caso, per lo Stato italiano – daranno riscontro a quanto da questa previsto.

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