Niente prescrizione decennale per i trasferimenti di contributi tra INPS e INARCASSA
Con la circ. n. 68, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti di carattere operativo in merito alla Convenzione stipulata il 7 maggio 2025 tra lo stesso Istituto previdenziale e INARCASSA per il trasferimento della contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) versata in buona fede dal contribuente a una Gestione previdenziale diversa da quella legittimata a riceverla.
In sintesi, la convenzione indica quali sono le somme oggetto di trasferimento e i periodi a cui esse afferiscono, gli obblighi dei due enti previdenziali circa la sistemazione delle posizioni assicurative, gli aspetti di natura contabile per il trasferimento delle somme e le modalità di scambio dei dati.
In particolare, sono oggetto di trasferimento le somme erroneamente versate e riferite ai periodi a decorrere dal 1° gennaio 2001, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 116 comma 20 della L. 388/2000, e ai periodi anteriori a tale data, ai sensi dell’art. 1189 c.c. Nel merito, l’INPS ricorda che il decorso del termine decennale non produce effetti ai fini della prescrizione.
In entrambe le casistiche sopra menzionate il trasferimento avviene senza aggravio di interessi e sanzioni.
Inoltre, l’INPS precisa che l’obbligo contributivo alla Gestione separata decorre dal 1° aprile 1996 per i soggetti senza altra forma di previdenza obbligatoria e dal 30 giugno 1996 per i soggetti pensionati o con altra copertura previdenziale obbligatoria, pertanto possono essere trasferiti solo i contributi riferiti ai periodi di imposta decorrenti dall’insorgere del citato obbligo contributivo.
Infine, si segnala che non possono essere trasferiti i contributi utilizzati per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche nonché l’ulteriore contribuzione non pensionistica, destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali.
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