Status di «frontaliere» anche con sede legale del datore di lavoro fuori dall’area di frontiera
Con risposta a interpello n. 126 del 22 giugno l’Agenzia delle Entrate esamina i requisiti previsti dall’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 al fine di qualificare una persona come frontaliere.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 2 lett. b) del citato Accordo, l’espressione “lavoratore frontaliere” designa un residente di uno Stato contraente che:
- è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
- svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato; e
- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini della qualifica di “frontaliere” come definito dall’Accordo Italia-Svizzera non rileva la circostanza per cui la sede legale del datore di lavoro sia localizzata al di fuori dell’“area di frontiera” nella misura in cui il datore stesso sia residente nell’altro Stato; ciò, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 lett. b) dell’Accordo, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente, per quanto riguarda l’Italia, in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.
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