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Per l’imponibile in dogana, valori da database utilizzabili solo come criteri residuali

Dati risultanti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo legittimi in ultima istanza

/ Ettore SBANDI

Martedì, 23 giugno 2026

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Ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate, i dati risultanti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo – nella specie, Cognos/M.E.R.C.E. – possono essere utilizzati solo quali criteri residuali e non anche per la diretta e secondaria determinazione di detto valore imponibile. In altre parole, i riferimenti dei database di statistica sul commercio internazionale non sono sovrapponibili ai metodi secondari tradizionali (valori di merci identiche, similari, valori dedotti o calcolati), ma possono solo essere apprezzati quali mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali in materia doganale e, in particolare, dell’articolo VII del GATT.

Con questi ulteriori indirizzi, in parte confermativi della giurisprudenza Ue, in parte innovativi rispetto ai più recenti arresti, con l’ordinanza n. 20998/2026 la Cassazione torna su un tema particolarmente controverso, ossia quello della rideterminazione del valore doganale in caso di inattendibilità dei metodi primari, per fondati dubbi dell’autorità doganale. La decisione è, questa volta, favorevole al contribuente, ma continua l’indeterminatezza della materia con riferimento non tanto al come si deve procedere alla revisione del valore d’importazione, ma al quando l’autorità è legittimata a ritenere non attendibili i valori di fattura presentati, questione che, in verità, neppure la Corte di Giustizia, per evidenti ragioni di tutela erariale, ha mai sciolto completamente.

Il valore doganale ha come base primaria il valore di transazione, ossia il prezzo pagato o da pagare per le merci, quando vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Ue. In casi peculiari, previsti dall’art. 140 del Reg. Ue 2446/2015, ossia quando l’autorità nutre fondati dubbi sull’attendibilità del valore dichiarato, essa può chiedere al dichiarante di fornire adeguate spiegazioni che, se non ritenute sufficienti, consentono di rideterminare il valore delle merci secondo i metodi residuali ex art. 74 del CDU. Il potere di ritenere o meno sufficienti le argomentazioni difensive degli importatori, però, non va letto come un potere di imperio svincolato da qualunque obbligo di motivazione, né può fondarsi sul mero fatto che il valore dichiarato è inferiore, o di molto inferiore, ai valori medi (o minimi) che, per la stessa voce doganale in esame, sono presentati per l’importazione nell’Ue.

Superato questo primo punto, arriva però la decisione in commento, che, oltre a censurare l’operatività dell’Ufficio doganale in ordine ai criteri adottati per vedere integrati i “fondati dubbi” previsti dalla norma, conferma la decisione di merito di secondo grado. Per i giudici di appello, infatti, l’accertamento era illegittimo perché l’autorità doganale aveva rideterminato “il prezzo delle merci importate sulla base di parametri non riconducibili a nessuno tra quelli previsti dalle norme europee, avendo fatto riferimento al prezzo rideterminato in occasione di un’altra contestazione a carico dell’importatore nonché ai dati, astratti e ufficiosi, ricavati dalla banca dati «M.E.R.C.E.»”, cioè di uno strumento di rilevazione statistica il cui utilizzo non è previsto dall’art. 30 del Codice doganale comunitario (ora art. 74 punti 1 e 2 del CDU) e che al più poteva essere preso in considerazione ai sensi del successivo articolo 3 (ora art. 74 punto 3 del CDU). Inoltre, nel caso di specie, “non era stato rigorosamente seguito l’ordine dei criteri di determinazione del valore stabilito dal codice doganale sicché gli impugnati avvisi sono illegittimi”.

Il ragionamento muove dal fatto che, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l’Autorità deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale, non potendosi basare solo sugli standard dei database.

Ciò posto, quando il valore in dogana non si può determinare con ricorso al valore di transazione, la valutazione doganale si deve attenere alle disposizioni sussidiarie (oggi all’art. 74 del CDU), applicando, in sequenza, i metodi previsti dal paragrafo 2 (metodi secondari tipizzati, cioè merci identiche, similari, valore dedotto, valore calcolato) e, solo quando non sia possibile determinare il valore delle merci importate neppure sulla base di tale disposizione, si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni del successivo paragrafo 3 (criteri residuali e ragionevoli, cioè database). In definitiva, i criteri di determinazione del valore in dogana vanno applicati rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente: solo quando il valore in dogana non può essere determinato applicando la disposizione precedente, si può far riferimento a quella immediatamente successiva, secondo l’ordine stabilito dal codice.

Posto che per una (per il vero innovativa e per molti veri da approfondire) giurisprudenza unionale (tra molte, Corte Ue, cause riunite C-72/24 e C-73/24) i valori dei database statistici sono valori ultra-residuali, riconducibili al paragrafo 3 dell’art. 74, è illegittimo l’accertamento che si fondi solo su detti valori, se non è provato che i valori secondari tradizionali di cui al precedente paragrafo 2 non fossero applicabili.

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