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Sabato, 8 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Reintegra incompatibile con l’indennità sostitutiva del preavviso

L’indennità sostitutiva del preavviso trova la propria causa nella formale cessazione del rapporto di lavoro

/ Giada GIANOLA

Sabato, 8 agosto 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22187/2026, ha chiarito che il credito restitutorio del datore di lavoro avente a oggetto le somme in precedenza versate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nasce solo quando il rapporto di lavoro venga ricostituito per effetto dell’applicazione della tutela reintegratoria.

Il comma 2 dell’art. 2118 c.c. stabilisce che la parte che recede, in mancanza di preavviso, è tenuta verso l’altra parte all’indennità sostitutiva del preavviso, vale a dire a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

I giudici di legittimità, con l’indicata ordinanza, hanno ricordato che il diritto al pagamento della predetta indennità presuppone la formale cessazione del rapporto di lavoro ed è quindi, da un punto di vista logico-giuridico, incompatibile con la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, dato che per effetto della reintegra il rapporto di lavoro viene ricostituito.
Ne deriva che le somme versate dal datore di lavoro a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, nel momento in cui il giudice annulli il licenziamento con condanna del datore alla reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, non sono più dovute e devono essere restituite.

Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva operato una compensazione, detraendo dall’importo spettante al lavoratore a titolo di indennità risarcitoria per illegittimità del licenziamento (pari a 12 mensilità) quanto era stato corrisposto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore, ritenendo non giustificata la compensazione, aveva posto in esecuzione la differenza non corrisposta notificando un atto di precetto, contro cui la società aveva poi proposto opposizione.
I giudici di merito avevano ritenuto tale compensazione illegittima, sostenendo che il controcredito del datore costituito dall’indennità sostitutiva del preavviso doveva essere richiesto dalla società nel giudizio di impugnazione del licenziamento.

Con l’ordinanza in commento, invece, la Cassazione ha evidenziato come la compensazione operata dal datore di lavoro delle somme erogate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso fosse assolutamente lecita, in quanto il diritto del datore di lavoro di ripetere le predette somme costituisce un fatto sopravvenuto rispetto al provvedimento del giudice con cui, a definizione del giudizio di impugnazione del licenziamento, viene disposta la reintegra del lavoratore e, quindi, viene ricostituito il rapporto di lavoro.

In quanto fatto sopravvenuto, il predetto credito restitutorio del datore di lavoro è quindi opponibile in sede esecutiva quale fatto estintivo successivo, dato che la compensazione può essere dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione forzata se il credito con essa fatto valere sia sorto successivamente rispetto a quello per cui si procede.

Diverso è, invece, il caso in cui a essere applicata sia la tutela indennitaria, poiché in tale ipotesi il rapporto di lavoro non viene ricostituito. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3256/2024, ha infatti avuto modo di chiarire che quando sia applicata la tutela indennitaria (in quel caso di cui all’art. 18 comma 5 della L. 300/70) per illegittimità del licenziamento, finalizzata a risarcire i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o di giustificato motivo del licenziamento stesso, l’indennità sostitutiva del preavviso, che è invece tesa a tutelare la parte che subisce il recesso per consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, non è ripetibile.

Di ciò si trova conferma anche nei precedenti della Cassazione sulla tutela obbligatoria di cui alla L. 604/66 (cfr. Cass. nn. 22127/2006 e 23710/2015). In particolare, con la pronuncia n. 23710/2015 si è affermato che se, da un lato, l’indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, in quanto non si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro, dall’altro, qualora venga applicata la tutela obbligatoria, che è meramente risarcitoria, il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto.

Si evidenzia infine che qualora il lavoratore opti, al posto della reintegra, per il pagamento dell’indennità sostitutiva della stessa, il datore di lavoro è liberato dall’obbligo della reintegrazione e il rapporto si estingue (cfr. Cass. n. 22063/2020). In questo caso, l’estinzione del rapporto deriva da una decisione presa dal dipendente; è quindi lecito domandarsi se, anche in questo caso, l’indennità sostitutiva del preavviso possa essere trattenuta dal lavoratore (in quanto il rapporto non è ricostituito) o, al contrario, debba essere restituita.

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