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LAVORO & PREVIDENZA

Quattordicesima mensilità riproporzionata per i lavoratori part time

Le modalità di determinazione e le tempistiche di erogazione sono disciplinate dalla contrattazione collettiva

/ Valeria CULPO

Martedì, 23 giugno 2026

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In coincidenza con l’inizio dell’estate molti lavoratori ricevono la c.d. “quattordicesima mensilità”, un emolumento integrativo la cui maturazione e i cui criteri di quantificazione sono interamente rimessi alle tutele stabilite dai diversi contratti collettivi, in particolar modo nei settori del commercio e dei servizi.

Sotto il profilo operativo, occorre innanzitutto distinguere i lavoratori con retribuzione mensilizzata, per i quali la quattordicesima è pari a una mensilità ordinaria, da quelli retribuiti a ore, l’importo dei quali viene determinato applicando il divisore orario previsto dal CCNL di riferimento.

A titolo esemplificativo, l’art. 221 del CCNL Terziario Confcommercio prevede la corresponsione, il 1° luglio di ogni anno, di un importo pari a una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Il CCNL Pubblici esercizi e ristorazione collettiva Confcommercio dispone invece che la mensilità aggiuntiva sia erogata nel mese di luglio prendendo come base la retribuzione in vigore al 30 giugno di ciascun anno, escludendo tuttavia dal computo gli scatti di anzianità.
Ancora diverso è il criterio previsto dall’art. 143 del CCNL Studi professionali, secondo cui l’erogazione deve avvenire in coincidenza con il periodo delle ferie e comunque non oltre il 30 giugno, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l’elaborazione del Libro unico del lavoro.
Infine, l’art. 19 del CCNL Autotrasporto merci e Logistica ne stabilisce la corresponsione entro la prima decade di luglio, nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno.

Dal punto di vista della maturazione, la quattordicesima mensilità costituisce una forma di retribuzione differita che si sviluppa progressivamente nell’arco di 12 mesi, ma che non coincide con l’anno solare; il periodo di riferimento decorre infatti dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Qualora il rapporto di lavoro inizi o cessi durante questo lasso di tempo, l’ammontare spettante deve essere riproporzionato riconoscendo al dipendente tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro effettivamente prestati.

In linea generale, si considera come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, anche se i contratti collettivi possono introdurre deroghe specifiche, come l’art. 204 del CCNL Terziario Confcommercio che include nel calcolo anche le frazioni pari a tale quota minima.

Per il personale in regime di tempo parziale, l’importo va ridotto in ragione dell’orario effettivamente prestato, tenendo conto delle eventuali variazioni percentuali intervenute nel corso dell’anno di maturazione.

Maturazione anche durante le assenze tutelate

L’emolumento continua a maturare regolarmente anche durante le assenze tutelate per ferie, festività, permessi, congedo di maternità e paternità, malattia e infortunio.
Al contrario, non risultano utili al computo le giornate di assenza per malattia del figlio, i periodi di congedo parentale, le sospensioni disciplinari e, più in generale, tutte le causali non retribuite. A tal proposito, si segnala la deroga migliorativa prevista dal CCNL Terziario Confcommercio, che dispone il computo del congedo parentale ai fini delle mensilità supplementari.

Resta inteso che, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, l’erogazione della quattordicesima può essere concordata anche tramite la corresponsione mensile dei singoli ratei unitamente alla retribuzione ordinaria, anziché in un’unica soluzione.

La quattordicesima mensilità è assoggettata al regime ordinario di tassazione e contribuzione; va tuttavia evidenziato che su tale emolumento il prelievo fiscale risulta generalmente più elevato, poiché non trovano applicazione le detrazioni d’imposta per lavoro dipendente o per carichi di famiglia, né i bonus fiscali che operano sulle dodici mensilità ordinarie. Per il 2026 occorre inoltre considerare l’effetto della detassazione degli aumenti contrattuali, la quale trova applicazione anche sulle mensilità aggiuntive.

Si ricorda, infine, che una somma aggiuntiva analoga alla quattordicesima spetta anche ai pensionati che abbiano compiuto i 64 anni di età e il cui reddito complessivo non superi i limiti di legge (art. 5 comma 1 del DL 81/2007).
Come di consueto, l’INPS ha provveduto a pubblicare l’apposito messaggio annuale (messaggio 19 giugno 2026 n. 2052) per definire i requisiti reddituali aggiornati, i destinatari e le specifiche modalità di pagamento della prestazione.

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