Diritto alla restituzione o al risarcimento se la P.A. occupa illecitamente un fondo e lo trasforma
L’illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l’irreversibile trasformazione del suo fondo per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione, sicché il proprietario ha diritto di chiederne la restituzione, salvo che non decida di chiedere il risarcimento del danno per equivalente, abbandonando il bene all’Amministrazione, con conseguente venire meno dello spossessamento e quindi dell’illecito, alla cui cessazione occorre avere riguardo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione e dell’individuazione e quantificazione delle conseguenze risarcitorie.
È questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 21131 deposita ieri, 22 giugno 2026.
La Suprema Corte ha tracciato una compiuta ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali in materia di occupazione usurpativa dalle P.A. e tutele apprestate al privato proprietario del fondo, letti in rapporto al recente arresto n. 23093/2025 sulla rinuncia alla proprietà immobiliare, traendone (tra il resto) le seguenti considerazioni: l’azione di risarcimento del danno da occupazione usurpativa non concreta rinuncia alla proprietà con effetti traslativi né rinuncia implicita al diritto di proprietà, poiché se la rinuncia deve farsi con atto scritto e trascritto ed è atto che non ha altra finalità che quello di dismettere il diritto, essa non può ritenersi implicitamente contenuta in una domanda di risarcimento del danno. L’azione di risarcimento del danno per equivalente può, però, costituire una manifestazione della volontà di abbandonare il bene all’Amministrazione occupante.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941