Abrogato l’invito al pagamento del contributo unificato nei procedimenti civili
La disciplina è stata riformata a partire dal 2025 e si applica al giudizio di Cassazione
Sebbene sia trascorso oltre un anno dall’intervento normativo che ha modificato la disciplina dei versamenti omessi o insufficienti del contributo unificato nei procedimenti civili, la misura non ha finora ricevuto molta attenzione.
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2025, per effetto della legge di bilancio 2025, è stato introdotto il comma 3-bis all’art. 248 del DPR 115/2002.
Detta norma prevede l’abrogazione dell’invito al pagamento in caso di versamento insufficiente del contributo unificato.
Si prevede, infatti, che, in caso di mancato pagamento dell’importo dovuto entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo della causa, il recupero del contributo non sia più preceduto dalla notifica del preventivo invito al pagamento, che costituisce, per giurisprudenza costante, atto impugnabile (ex plurimis, Cass. 21 ottobre 2024 n. 27205).
Pertanto, anziché notificare il preventivo avviso bonario, l’ufficio giudiziario procederà direttamente all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, maggiorato della sanzione del 70% prevista dall’art. 71 del DPR 131/86.
Dopo la costituzione in giudizio, la parte che intendesse contestare la liquidazione del contributo unificato effettuata dall’ufficio giudiziario dovrà attendere e impugnare la cartella di pagamento.
Si rammenta che la legge di bilancio 2025 ha introdotto anche il divieto di iscrizione a ruolo della causa in assenza del versamento di un importo minimo di 43 euro, disposizione che attualmente si trova al vaglio della Corte costituzionale (si veda “Alla Consulta il diniego di iscrizione a ruolo per omesso contributo unificato” del 12 dicembre 2025).
Cosicché, attualmente, se la parte non versa almeno 43 euro, la cancelleria deve rifiutare l’iscrizione a ruolo della causa. Se però l’importo versato dalla parte (43 euro o più) è ritenuto insufficiente dall’ufficio giudiziario, in relazione al valore della lite, decorsi 30 giorni dalla costituzione in giudizio, il maggiore importo è iscritto a ruolo con sanzione del 70% senza altro avviso da parte della cancelleria.
Resta inteso che la cartella di pagamento recante il maggior contributo unificato e la sanzione del 70% deve considerarsi impugnabile anche per motivi di merito, e non solo per vizi propri, essendo il primo atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza della parte.
Va evidenziato inoltre che la riforma non si applica sulle controversie instaurate dinanzi alle Corti di giustizia tributarie, ma solo ai procedimenti civili, tra cui rientrano, però, anche i ricorsi in cassazione in materia tributaria, che sono a tutti gli effetti procedimenti civili e, pertanto, subiscono gli effetti della nuova disciplina.
Come indicato dalla relazione tecnica alla legge di bilancio 2025, l’obiettivo della norma è quello di semplificare e velocizzare le procedure di recupero degli insoluti, riducendone i costi e abbattendo il rischio di mancato versamento.
Sotto il profilo temporale, la circolare del Ministero della Giustizia del 30 dicembre 2024 ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle controversie iscritte a ruolo dal 1° gennaio 2025 in poi, lasciando quindi inalterata la previgente disciplina per quelle avviate in precedenza.
Infine, si evidenzia che la riforma interessa anche il caso in cui la parte, che propone appello o ricorso in cassazione, sia condannata al pagamento del doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, quando l’impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (art. 13 comma 1-quater del DPR 131/86).
In caso di rigetto dell’impugnazione e condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, dunque, il difensore o la parte dovranno provvedere al versamento entro e non oltre 30 giorni dal deposito del provvedimento.
Anche questa previsione, però, non si applica alle impugnazioni proposte davanti alle Corti di giustizia tributarie di secondo grado, ma solo alle impugnazioni civili e, dunque, anche ai ricorsi in cassazione in materia tributaria.
In assenza di chiarimenti espressi con riferimento alla decorrenza della disciplina in esame con riferimento alle casistiche di condanna al raddoppio del contributo dovuto si ritiene opportuno, prudenzialmente, considerare le innovazioni in commento operanti per i provvedimenti depositati dal 2025 e, conseguentemente, che i difensori si attivino prontamente per pagare il dovuto, senza attendere l’invito al pagamento.
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