Su IRAP e associazioni professionali sono necessari chiarimenti
Gentile Redazione,
il recente contributo del collega Camillotti apparso su Eutekne.info il 24 agosto (si veda “Il forfetario e il paradosso delle aggregazioni professionali”), ci permette di allargare l’analisi fiscale delle aggregazioni professionali e della loro convenienza con particolare riferimento alle associazioni professionali di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, strumento largamente diffuso sia all’interno della nostra categoria che in altre attività professionali.
Il collega si è posto una banale domanda: per quale motivo due professionisti che fatturano ciascuno 80.000 euro, e quindi godono di un regime forfetario agevolato, dovrebbero costituire una Associazione Professionale, ivi confluendo i relativi fatturati e perdendo quel beneficio fiscale?
Prendendo spunto dallo scritto del collega, ci permettiamo di analizzare una recente vicenda che si è conclusa di fronte alla Corte Costituzionale e già commentata su Eutekne.info (si veda “Studi associati senza IRAP se l’attività è svolta individualmente” del 25 luglio 2026) che pone in risalto, anch’essa, la convenienza o meno della costituzione di una Associazione Professionale; detta sentenza difatti produrrà importanti effetti futuri per l’attività professionale del Dottore Commercialista, ed in particolare per gli inevitabili contenziosi che si prospettano sia per i colleghi che per i nostri clienti.
Ci riferiamo, in particolar modo, al contenuto della recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 24 luglio del 2026 con la quale è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede l’assoggettamento ad IRAP delle associazioni professionali ex L. 1815/39; la Corte però, in questo caso, ha adottato una cosiddetta “sentenza interpretativa di rigetto” con ciò significando che sebbene la Corte abbia riconosciuto che l’IRAP può essere applicata anche alle associazioni professionali, l’imposta, al verificarsi di determinati requisiti, può non essere dovuta, con le inevitabili conseguenze del caso, anche in termini probatori.
Difatti la Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 8 della legge n. 234/2021, in relazione agli articoli 3, 41 e 52 Cost., ha tuttavia ritenuto che, se l’attività professionale, riservata per legge alle singole professioni, viene svolta indirettamente da un singolo associato e quindi l’Associazione Professionale costituisce soltanto una mera organizzazione di mezzi (ripartizione delle spese, locazione di uffici, acquisto di strumentali, ecc.) l’imposta, in questo caso non è dovuta, poiché la stessa viene in rilievo soltanto se vi è un fenomeno di spersonalizzazione dell’attività svolta in forma collettiva; in sostanza, verrebbe meno il c.d. intuitu personae; inoltre, aggiungiamo, l’associazione si troverebbe a svolgere un’attività invece riservata per legge al singolo professionista e non ad una struttura collettiva diversa, come lo è l’Associazione Professionale.
Attualmente, secondo il principio dettato dalla Corte, il tutto si riflette sul piano probatorio poiché la sentenza ha stabilito (punto 15) che dovrà essere l’Agenzia delle Entrate a dimostrare l’astrattezza dell’attività dell’associazione e quindi la riferibilità all’ente collettivo dell’attività svolta; questa prova deve essere fornita, secondo quanto previsto dalla Corte, dall’Agenzia delle Entrate evidentemente in sede di contenzioso.
Non è difficile immaginare che si sta aprendo uno scenario di un futuro contenzioso, forse anche importante e numeroso, che ci ha già visti, come categoria, protagonisti, sempre in materia di IRAP, allorquando abbiamo dovuto coltivare numerosi ricorsi e contenziosi per valutare o meno la presenza della c.d. “autonoma organizzazione” di taluni contribuenti (Corte Cost. n. 156/2001). Tutti ricordiamo la mole di contenzioso che ha prodotto quella interpretazione della Corte che, in quel caso, non dichiarò immediatamente incostituzionale l’IRAP per i singoli professionisti, ma semplicemente rimise ai giudici di merito la valutazione dell’esistenza o meno di un’autonoma organizzazione.
Oggi il problema si ripropone, anche se in termini leggermente diversi, perché il giudice di merito, o speriamo l’Agenzia delle Entrate in fase precontenziosa, dovranno sindacare se quella attività è o meno riservata per legge ad un singolo professionista.
Il tema di interesse però non è soltanto di carattere contenzioso, il tema è naturalmente l’esame, come egregiamente evidenziato dal Collega Camillotti, della convenienza a costituire un’associazione professionale fra professionisti in presenza di attività naturalmente riservate; in questo caso sembrerebbe che la costituzione dell’associazione professionale sia neutrale rispetto ad esercitare la professione in forma singola però ritengo che una presa di posizione chiara da parte dell’Agenzia delle Entrate, magari supportata anche dal nostro Consiglio Nazionale, sia quantomeno opportuna; difatti ad oggi possiamo annoverare tantissime attività professionali che sono riservate al singolo professionista (ad es. collegi sindacali, curatele fallimentari, consulenze tecniche d’ufficio, delegati alle vendite ex art. 179-ter disp. att. c.p.c., membri di organismi di vigilanza, Esperto della Crisi d’impresa, Professionista indipendente, ecc.) e non ad altre forme collettive.
Queste attività sono riservate, per legge, al singolo professionista salvo alcuni rari casi e quindi non dovrebbero scontare l’imposta se svolte sottoforma di Associazioni Professionali, mentre il dubbio sorge spontaneo per le altre attività professionali (es. consulenza fiscale o amministrativa, elaborazione dei dati contabili, redazione di un bilancio d’esercizio e relative dichiarazioni fiscali, ecc.).
In mancanza naturalmente di precise indicazioni da parte degli organi competenti è evidente che ci avviciniamo a una stagione di contenziosi che potrebbe essere evitata soltanto con delle linee guida chiare e precise, condivise con l’Agenzia delle Entrate. Questa analisi purtroppo ci consente, un’altra volta, di evidenziare come l’associazione professionale, che dovrebbe essere il primo elemento di aggregazione fra due professionisti, oggi ha un elemento di incertezza che naturalmente due professionisti singoli non hanno e cioè la debenza o meno dell’IRAP.
Il problema naturalmente, nell’immediato, si ferma e si limita alle sole associazioni professionali ma quello che viene da pensare, sulla base dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, è che un domani, anche nelle Società tra Professionisti, il problema si potrebbe riproporre; come mai il curatore fallimentare, che svolge l’attività come persona fisica, nominato personalmente dal Tribunale, può fatturare la sua prestazione professionale come STP e deve essere assoggettato ad IRAP mentre il professionista singolo, che svolge quella stessa attività, non è assoggettato?
Questi sono tutti nodi da sciogliere nell’immediato, per dare certezza agli iscritti non solo sull’assoggettamento ad IRAP delle associazioni ma anche, in un futuro meno immediato, per capire se le società tra professionisti possano anch’esse, al ricorrere di determinati requisiti espressi dalla Corte, essere sottratte al pagamento dell’IRAP su determinate attività riservate al singolo.
Enrico Terzani
Presidente ODCEC Firenze
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