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Per la composizione negoziata estesa non necessario il consenso dei dissenzienti

La Cassazione chiarisce durata dell’incarico dell’esperto ed effetti dell’accordo esteso

/ Marco PEZZETTA

Mercoledì, 28 ottobre 2026

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L’ordinanza della Cassazione n. 27834, pubblicata ieri, si concentra su profili di rilevante interesse come il raccordo tra la composizione negoziata della crisi (CNC) e gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa ex art. 61 del DLgs. 14/2019 (CCII), in particolare per quanto riguarda la durata dell’incarico dell’esperto e anche in relazione alla durata delle misure protettive, nonché la possibilità di estendere ai creditori dissenzienti la conversione di un debito in strumento partecipativo.

Alcuni obbligazionisti della società in crisi hanno proposto ricorso in Cassazione avverso il provvedimento della Corte d’Appello che aveva respinto la loro opposizione all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, sottoscritto in esito alla CNC.
La composizione negoziata del caso in esame aveva avuto un iter articolato, per cui la scadenza (prorogata) delle misure protettive era successiva ai primi 180 giorni dall’avvio della CNC e l’esperto aveva poi depositato la propria relazione finale dopo la scadenza delle misure protettive, ma prima della scadenza dei secondi 180 giorni di durata della CNC. Di fatto, l’esperto (e alcune delle parti) avevano ritenuto che la succitata proroga della composizione negoziata fosse un’automatica conseguenza della proroga delle misure protettive: il dubbio interpretativo può effettivamente sorgere ove si osservi che la durata dell’incarico dell’esperto può raggiungere 360 giorni, mentre quella delle misure protettive 240 giorni.

La Cassazione ha considerato corretta la posizione assunta dall’esperto, il quale può continuare a svolgere il proprio incarico anche oltre la cessazione delle misure protettive, entro il limite della proroga previsto dall’art. 17 comma 7 del CCII, quando ne ricorrano gli altri presupposti di legge: la durata della CNC non coincide, quindi, con quella delle misure protettive.

Un ulteriore aspetto è legato al fatto che la fattispecie esaminata aveva avuto luogo prima dell’entrata in vigore del DLgs. 136/2024 (c.d. correttivo-ter) e quindi in vigenza del previgente art. 17 comma 7 del CCII, in base al quale la proroga dell’incarico dell’esperto doveva essere richiesta da tutte le parti. La Cassazione esclude l’interpretazione letterale di tale disposizione, ritenendo non necessario il consenso di coloro che hanno già espresso il proprio dissenso. Tale conclusione è necessaria poiché, in caso contrario, sarebbe consentito alla minoranza dei contrari di impedire la prosecuzione della CNC proprio nei casi in cui la disciplina dell’accordo a efficacia estesa permette, a determinate condizioni, di superare tale dissenso. Tra l’altro, osserva la Corte, tale conclusione è coerente con la formulazione ex DLgs. 136/2024.

Le questioni sopra esaminate hanno rilievo sostanziale. Si rammenta, infatti, che per l’estensione ai dissenzienti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti occorre il consenso del 75% dei creditori, percentuale ridotta al 60% se il suo raggiungimento risulta dalla relazione dell’esperto della CNC. Nel caso in parola, l’interpretazione adottata dalla Suprema Corte ha consentito di ritenere applicabile l’accordo a efficacia estesa, essendo stato raggiunto il 60% di adesioni all’accordo (e non il 75%), poiché la relazione dell’esperto era stata resa dopo i 240 giorni massimi di durata delle misure protettive, ma prima dei 360 giorni di durata massima del suo incarico, anche se la proroga della CNC non era stata richiesta (pure) dai creditori dissenzienti.

Il piano di ristrutturazione prevedeva, inoltre, la conversione del prestito obbligazionario in strumenti partecipativi, con mutamento sostanziale dell’apporto da debito a capitale di rischio. Tale modifica era stata accettata con accordi individuali dal 62,14% degli obbligazionisti. L’assunto dei ricorrenti era che, in assenza di una delibera ex art. 2415 c.c. dell’assemblea degli obbligazionisti, il consenso individuale del 62,14% non potesse modificare la posizione del restante 37,86%.

L’aspetto da cui muove la Corte per rigettare la tesi dei ricorrenti è che la conversione in equity del debito non può essere considerata una mera modifica delle condizioni del prestito e che, quindi, neppure una delibera dell’assemblea degli obbligazionisti avrebbe potuto vincolare i dissenzienti. Tuttavia, la legge consente che una siffatta conversione possa essere decisa sulla base di negozi individuali fra emittente e obbligazionisti e che, con l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, tale modifica possa essere “imposta” a una minoranza, anche superiore al 25% ove la relazione dell’esperto accerti che essa non è superiore al 40%.

A supporto sistematico dell’interpretazione, la Cassazione richiama l’art. 120-ter del CCII, il cui comma 3 prevede che i soci inseriti in apposite classi esprimano il voto secondo le forme e i termini previsti per i creditori, senza necessità di deliberazione assembleare, mentre il comma 4 rende tale disciplina applicabile, di regola, anche ai titolari di strumenti finanziari e quindi, secondo la Corte, agli obbligazionisti.

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