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In Gazzetta Ufficiale il decreto sull’autodichiarazione degli aiuti di Stato

/ REDAZIONE

Venerdì, 21 gennaio 2022

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il DM 11 dicembre 2021, contenete le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, sul Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Il testo era già stato anticipato nei giorni scorsi sul sito del Dipartimento delle Finanze (si veda “Decreto sull’autodichiarazione aiuti di Stato pronto per la Gazzetta” del 14 gennaio 2022).

Il decreto reca le modalità di attuazione dell’art. 1 commi da 13 a 15 del DL 41/2021 e consente di fruire delle soglie di cui alla Sezione 3.1 e di avvalersi della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Richiede, inoltre, la presentazione di un’autodichiarazione al fine di garantire il monitoraggio e il controllo dei massimali previsti. Per l’individuazione di termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione si dovrà attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che per la Sezione 3.1 gli aiuti possono esser fruiti nei seguenti limiti:
- per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, in misura pari a 800.000 euro per impresa unica, ovvero a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, invece, in misura pari a 1.800.000 euro, ovvero, rispettivamente, a 270.000 euro e a 225.000 euro.

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