Caparra incamerabile solo se c’è inadempimento
L’impossibilità sopravvenuta dà luogo ai soli obblighi restitutori
La Cassazione, con la sentenza n. 23209/2023, fa chiarezza sui presupposti necessari per il riconoscimento del diritto al pagamento del doppio della caparra confirmatoria da parte del debitore inadempiente, nonché sui rapporti tra la risoluzione del contratto per inadempimento e la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Afferma inoltre il principio di diritto secondo cui la pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione, in quanto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti, dà luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo le prestazioni rese divenute indebite, ma non consente di condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra, atteso
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