Transazione fiscale estesa alla composizione negoziata della crisi
Il decreto attuativo della delega fiscale dovrà precisare quale tipologia di intesa potrà essere conclusa coi creditori tributari
L’art. 9 comma 1 lett a) n. 5) della L. 111/2023 attribuisce al Governo il compito di introdurre “la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell’ambito della composizione negoziata, prevedendo l’intervento del tribunale”. La forma di tale patto dovrà essere chiarita dal DLgs. delegato, in quanto, attualmente, l’unico “accordo” definitivo perfezionabile in tale procedimento stragiudiziale è quello previsto dagli artt. 23 comma 1 lett. c) e 25-quater comma 3 lett. c) del DLgs. 14/2019 (CCII).
Nel primo caso, riferito alle imprese “sopra soglia”, si producono alcuni effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento (art. 56 del CCII) – che, peraltro,
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