Ente ecclesiastico commerciale fino alla revoca della procedura passata in giudicato
Sono esclusi i benefici fiscali e resta irrilevante il giudicato esterno
Gli effetti della sentenza di fallimento (provvisoriamente esecutiva, ex art. 16 comma 2 del RD 267/42, e insuscettibile di sospensione) per la determinazione dello status di fallito e per gli aspetti conservativi del patrimonio a essa conseguenti possono essere eliminati soltanto con il passaggio in giudicato della decisione che, accogliendo il reclamo ex art. 18 del RD 267/42, ne pronunci la revoca (Cass. n. 1073/2018).
Fino a tale momento, lo status di fallito, con i relativi presupposti soggettivi (art. 1 del RD 267/42) e oggettivi (art. 5 del RD 267/42), non può essere messo in discussione, neppure dal soggetto coinvolto e dichiarato fallito, ovvero dagli organi della procedura.
Ad analoghe conclusioni si giunge, come si ricava dagli artt. 9 comma 3 e 10 comma 2 del DLgs. 270/99, anche per ...
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