Decreto ingiuntivo esecutivo opponibile con consecuzione tra procedure
Il principio di unitarietà delle procedure non ha una portata generale
Con l’ordinanza n. 5279 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha confermato il principio in forza del quale l’accertamento del credito contenuto nella sentenza anteriore al fallimento, passata in giudicato nelle more della prima procedura concordataria, è opponibile alla massa fallimentare, estendendo la medesima conclusione anche all’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo nelle more del concordato.
Il decreto ingiuntivo privo di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento non è “cosa giudicata” (formale e sostanziale) e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui venga emesso dopo, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito è assoggettato alle regole del concorso ...