L’omessa ripresa del processo sospeso/interrotto esaurisce la pendenza del giudizio
I termini per la riscossione decorrono da quando spira il termine per la ripresa
Per effetto degli artt. 43 e 45 del DLgs. 546/92, il processo non ripreso nei termini di legge a seguito di sospensione o interruzione è estinto per inattività delle parti.
L’estinzione, secondo l’opinione maggiormente accreditata, opera di diritto come prevede l’art. 307 c.p.c., sicché la successiva (ed eventuale) pronuncia di estinzione ha natura dichiarativa di una situazione processuale già in essere.
Il menzionato discorso potrebbe sembrare solo teorico, ma così non è.
Ipotizziamo che la Corte tributaria di primo grado dichiari la sospensione del processo indicando un termine per la sua ripresa, che decorre dal passaggio in giudicato di una sentenza su una causa pregiudiziale.
La sentenza sulla causa pregiudiziale passa in giudicato ma nessuna delle parti riprende il processo, ...
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