La proposta di legge A.C. 2692, presentata alla Camera l’11 novembre 2025 e assegnata alla Commissione Giustizia il 16 dicembre 2025, mira a modificare sensibilmente e su diversi fronti l’attuale disciplina codicistica del condominio negli edifici. Tra gli interventi di riforma prospettati, si segnalano quelli che interessano le figure dell’amministratore di condominio e del revisore condominiale. Quanto all’amministratore, si propone di subordinare l’efficacia della relativa nomina alla presentazione – salva dispensa dell’assemblea – di una polizza assicurativa individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esecuzione del mandato, nonché l’introduzione dell’obbligo di presentare il rendiconto della gestione infrannuale entro sessanta giorni dalla cessazione dell’incarico. Viene, inoltre, delineata la riformulazione del comma 10 dell’art. 1129 c.c. in tema di durata dell’incarico dell’amministratore, quantificata in un anno con rinnovo automatico di anno in anno in difetto di diversa delibera dell’assemblea regolarmente convocata. La proposta di legge vorrebbe, peraltro, prevedere l’obbligo di nomina di un revisore condominiale certificato, terzo e indipendente quando i condomini sono più di venti, ovvero quando sono complessivamente più di sessanta nei casi di “supercondominio” ex art. 1117-bis c.c. In tali contesti, il revisore condominiale dovrebbe verificare la contabilità del condominio e certificare il rendiconto condominiale redatto annualmente dall’amministratore, provvedendo poi al deposito dello stesso, previa ratifica da parte dell’assemblea condominiale, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio in cui sorge l’edificio. Sempre in tema di rendiconto condominiale, la prospettata modifica dell’art. 1130-bis c.c. condurrebbe a un arricchimento dei relativi contenuti e, soprattutto, alla specificazione dei criteri contabili da applicare per la sua redazione. Un’ulteriore novità di rilievo sarebbe costituita dall’istituzione, presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy, dell’elenco nazionale degli amministratori di condominio e dei revisori contabili condominiali, elenco alla cui iscrizione verrebbe subordinato l’esercizio delle attività di amministratore e revisore a pena dell’applicazione di una sanzione pecuniaria. Con la riforma, diventerebbero, inoltre, più stringenti i titoli di studio necessari per l’assunzione del ruolo di amministratore di condominio e di revisore condominiale successivamente all’entrata in vigore della legge. In particolare, si propone l’introduzione nell’art. 71-bis disp. att. c.c.: per l’amministratore, del requisito del possesso di una laurea, anche triennale, in materie economiche, giuridiche, scientifiche e tecnologiche (in luogo dell’attuale riferimento al diploma di scuola secondaria di secondo grado); per il revisore contabile, del requisito del possesso di una laurea, anche triennale, in materie economiche o giuridiche (potrebbero, quindi, iscriversi nell’elenco nazionale dei revisori contabili condominiali anche i dottori commercialisti). Si ipotizza anche l’accrescimento delle attribuzioni dell’assemblea dei condomini, ad esempio, con il riconoscimento di poteri deliberativi in materia di privacy. [CATENACCIO] Tra gli interventi di riforma più discussi, figura, infine, la proposta di modifica del comma 2 dell’art. 63 disp. att. c.c., il quale, nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che i creditori rimasti insoddisfatti sono tenuti ad agire per il recupero dei loro crediti, in primo luogo, nei confronti dei condomini morosi, mentre solo in seguito all’infruttuosa escussione di questi ultimi potranno aggredire il patrimonio dei creditori in regola con i pagamenti. Il nuovo testo mirerebbe, invece, a riconoscere ai creditori il diritto di agire: dapprima, sulle somme disponibili sul conto corrente condominiale per l’intero credito vantato; e, in via sussidiaria, sui beni dei condomini inadempienti nella misura della morosità di ciascuno. Per il debito che residua dopo l’infruttuosa escussione dei morosi sarebbe confermata la possibilità di agire nei confronti dei condomini in regola coi pagamenti, in proporzione alla loro quota di partecipazione alla spesa, salva l’azione di regresso di questi ultimi contro i morosi per quanto ancora dovuto da ciascuno di essi. Il principale (e più criticato) elemento di novità sarebbe dunque rappresentato dall’introduzione della pignorabilità del conto corrente intestato al condominio, con potenziale aggravio della responsabilità a carico dei condomini in regola con i pagamenti. Da più parti, si è, però, osservato come il prospettato intervento modificativo costituirebbe una mera presa d’atto della tendenza, già diffusa presso la giurisprudenza di merito, a consentire al creditore di agire sul conto corrente condominiale, senza la preventiva escussione dei singoli condomini morosi.
12 gennaio 2026
/ Carmela NOVELLA