Dubbi sulla natura tributaria dei conguagli al consorzio di bonifica alle Sezioni Unite
Con l’ordinanza n. 7792/2026, la Cassazione ha affidato alle Sezioni Unite il compito di stabilire se le quote consortili per conguaglio, dovute dai consorziati a seguito di un piano di riordino fondiario, abbiano natura tributaria o meno.
I consorzi di bonifica hanno il potere di imporre contributi ai proprietari dei beni immobili che si trovino nel comprensorio per l’esecuzione o la manutenzione delle opere di bonifica; ciò al fine di contribuire alla spesa necessaria all’esecuzione di tali opere consortili, in ragione del beneficio che ne traggono.
Secondo giurisprudenza consolidata, tali contributi costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica e rientrano nella categoria generale dei tributi, la cui quantificazione è stabilita discrezionalmente dagli stessi consorzi di bonifica, secondo il principio di corrispondenza o proporzionalità del contributo rispetto al grado del beneficio conseguito o conseguibile dall’opera consortile (da ultimo, Cass. n. 188/2018).
Più dubbia, invece, si presenta la natura delle quote consortili per conguaglio, dal momento che queste non discenderebbero dall’attuazione dell’obbligo di contribuire alle spese pubbliche, ma avrebbero natura di corrispettivo/indennizzo in virtù di un nesso sinallagmatico con il maggiore o minore valore del terreno per effetto del riordino fondiario operato dal consorzio.
Alla luce di quanto esposto, i giudici di legittimità hanno quindi deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite, le quali saranno chiamate a chiarire la natura dei conguagli in argomento.
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