Associato receduto senza liquidazione se i patti dello studio richiamano le norme sull’associazione
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 15396/2026, ha confermato le sentenze di merito nelle quali, sia in primo che in secondo grado, era stato escluso il diritto alla liquidazione della partecipazione in capo al professionista receduto dall’associazione professionale di cui faceva parte.
Nel caso di specie, i patti associativi contenevano un articolo che, per tutto quanto non espressamente contemplato dagli stessi patti, rinviava alle disposizioni del Codice civile dettate in materia di associazioni.
In considerazione di ciò, sono state confermate le pronunce di merito che hanno fatto applicazione dell’ultimo comma dell’art. 24 c.c. – riferito alle associazioni riconosciute, ma applicabile anche a quelle non riconosciute – il quale dispone che gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
Ciò in quanto le associazioni tra professionisti costituite ai sensi della L. 1815/39 traggono la loro disciplina, in primo luogo, dalla volontà delle parti e, quindi, dalle disposizioni contenute nei patti associativi (e da quelle ivi richiamate).
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