Liquidazione giudiziale per la start up oltre il quinquennio
La circostanza che il debito sia connesso al progetto innovativo è irrilevante e non può dilatare il termine ex art. 31 comma 4 del DL 179/2012
Con la sentenza n. 31/2025, la Corte d’Appello di Torino ha fornito nuovi chiarimenti in materia di esenzione dalle procedure concorsuali maggiori prevista per le start up innovative, con particolare riguardo alla possibilità di beneficiarne per un periodo superiore al quinquennio previsto dalla legge nel caso in cui l’indebitamento sia collegato alla realizzazione del progetto innovativo.
Nel caso di specie, una società costituita come start up innovativa nel 2016 per sviluppare una tecnologia di carattere energetico (pirogassificazione) aveva ottenuto finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI e, dopo il fallimento del progetto, era rimasta inattiva. Nel 2022 era intervenuta la cancellazione dal Registro delle imprese per l’avvenuta decorrenza del termine di 60 mesi previsto dall’art. 25 comma 2 lett. b) del DL 179/2012 e, nel 2024, la Procura aveva richiesto al Tribunale di Torino l’apertura della liquidazione giudiziale, evidenziando una situazione di insolvenza in gran parte riferita al progetto innovativo.
Come osservato dalla Corte d’Appello, il periodo di 60 mesi costituisce il ciclo iniziale di vita di un’impresa avente ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, contraddistinto da operazioni di avvio dell’attività innovativa e da un elevato rischio economico, in relazione al quale è ragionevole ipotizzare una situazione fisiologica di perdite. Dunque, presupponendo che in questa fase sia normale un andamento in perdita, il legislatore ha pensato ad una serie di deroghe anche in ambito societario e concorsuale.
Da un lato, l’art. 26 comma 1 del DL 179/2012 garantisce una maggior flessibilità nella ricapitalizzazione, con un’estensione di 12 mesi del rinvio a nuovo delle perdite e, nelle ipotesi più gravi, quando la perdita intacchi il minimo legale, consentendo il differimento della ricapitalizzazione alla chiusura dell’esercizio successivo (si veda “Parziale sterilizzazione delle perdite per le start up innovative italiane” del 2 maggio 2026); dall’altro, l’art. 31 comma 1 del DL 179/2012 esenta le start up innovative dalle procedure concorsuali ordinarie – fra cui la liquidazione giudiziale – e le assoggetta, invece, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019) e di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012.
Il comma 4 della medesima norma stabilisce che l’applicazione di tale disciplina premiale cessa con la perdita di uno dei requisiti qualificanti, prima della scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del Registro delle imprese e, in ogni caso, al raggiungimento del predetto termine di 5 anni (si veda “Soggetta a liquidazione giudiziale la start up innovativa che perde i requisiti” del 9 aprile 2026).
A fronte di ciò, è irrilevante la circostanza che l’insolvenza sia riferibile a debiti contratti proprio per la realizzazione del progetto innovativo per il quale la società era stata originariamente costituita e non può dilatare, oltre il quinquennio individuato dall’art. 31 comma 4 del DL 179/2012, il periodo di esenzione dalle procedure concorsuali maggiori.
La ratio della norma è quella di concedere all’iniziativa imprenditoriale innovativa un arco temporale statisticamente adeguato entro il quale valutare il successo o l’insuccesso del progetto iniziato: decorso il termine quinquennale viene meno il presupposto della protezione dal maggior rischio imprenditoriale concessa nella fase di start up.
Come evidenziato dalla Corte d’Appello, tale protezione “non può prolungarsi indefinitamente oltre il termine di durata di detta fase, fissato per legge: il risultato dell’iniziativa deve manifestarsi entro quel lasso di tempo e, se è negativo e produce una condizione di insolvenza, la società potrà accedere alle procedure concorsuali minori, godendo di procedure di ristrutturazione del debito o di liquidazione veloci e senza penalizzazioni; se il termine viene superato, la conservazione del beneficio non è più giustificata, proprio perché al palesarsi dell’insuccesso e del conseguente dissesto nei 5 anni, lo start upper può ed anzi deve ricorrere agli strumenti regolativi della crisi e della insolvenza previsti per le imprese minori e non attendere oltre”.
Circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata, dal momento che la società, anziché regolare la propria insolvenza entro il quinquennio con il mezzo delle procedure agevolate ex art. 31 del DL 179/2012, era rimasta inattiva. La Corte d’Appello di Torino ha quindi confermato l’apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo che l’esenzione dalle procedure concorsuali maggiori prevista per le start up innovative non possa prolungarsi oltre il termine di legge di sessanta mesi dalla costituzione della società, anche se l’indebitamento dovesse essere riferibile al progetto innovativo originario.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941