Delimitato l’obbligo di SOS
La Corte d’Appello di Roma ha puntualizzato il momento in cui sorge l’obbligo di segnalazione alla UIF
Due recenti sentenze della Corte d’Appello di Roma chiariscono alcuni importanti profili attinenti all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) di riciclaggio da parte dei professionisti (in entrambi i casi si trattava di notai) ex art. 35 del DLgs. 231/2007.
Attraverso l’insieme degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio – sottolinea la decisione n. 765/2026 della Corte d’Appello di Roma – il legislatore cerca di assicurare alla UIF una mole di informazioni tale da consentire un tracciamento dei flussi di denaro migliore e maggiormente capace di intercettare gli spostamenti e l’impiego di danaro realmente riciclato.
Quest’obbligo di segnalazione sorge a seguito della valutazione sia di una serie di situazioni, oggettive e soggettive, che delle circostanze conosciute dal professionista in ragione delle funzioni esercitate; il tutto alla luce degli “indici di anomalia” che, nel caso dei professionisti, sono individuati dal DM 16 aprile 2010.
Tali rilievi, peraltro, non possono essere disgiunti da ulteriori considerazioni sulla condotta esigibile dal professionista e sui limiti degli oneri di approfondimento gravanti su di esso di fronte a operazioni che dovessero presentare un certo profilo di rischio.
Rispetto a questo onere rilevano le indicazioni rese dalla CEDU (sentenza 23 febbraio 2017 n. 43395/09) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 121/2018) in materia di determinatezza e prevedibilità della condotta al fine di non incorrere in sanzioni.
Da esse, infatti, emerge come la necessità di una condotta ulteriore debba essere valutata ex ante e avendo riguardo a quella esigibile in base agli elementi in possesso del professionista al momento dell’operazione, senza che ciò si traduca in un onere sproporzionato.
Nel caso di specie, quindi, si concludeva nel senso che, pur potendo l’entità della somma impiegata in un’operazione di aumento di capitale e la sua provenienza dall’estero costituire in sé elementi di sospetto, ciò non valeva nel quadro di insieme, soggettivo e oggettivo, essendo stata compiuta una valutazione di coerenza e proporzionalità dell’aumento in relazione a una concreta attività imprenditoriale italiana, da parte di soggetti già operanti sul territorio nazionale, seppure con somme in passato pervenute dall’estero (dalla Cina), in quanto utilizzate tramite assegni circolari emessi da una banca italiana, subendo, così, il vaglio preventivo di un intermediario nazionale.
La sentenza n. 2489/2026, sempre della Corte d’Appello di Roma, invece, sottolinea, innanzitutto, come il sospetto rilevante ai fini di una SOS, sempre nel contesto di una valutazione ex ante, sia quello ragionevole, oggettivamente apprezzabile e specificamente riferibile ai fenomeni criminosi indicati dalla legge.
Rispetto a ciò non sono considerati idonei a fondare tale sospetto, neppure in via indiziaria, elementi (soggettivi o oggettivi) che si risolvano in indici coerenti con una possibile finalità di pregiudizio dei creditori senza presentare i caratteri tipici del riciclaggio, quali l’opacità dei flussi finanziari, le interposizioni soggettive fittizie o le modalità di dissimulazione.
In particolare, quanto agli elementi soggettivi, si osserva come l’incompleta compilazione del questionario antiriciclaggio e l’indicazione di un’attività lavorativa non coincidente con quella risultante dalla documentazione identificativa rappresentino criticità di carattere informativo che, seppure rilevanti sul piano degli obblighi formali del professionista, non incidono sugli elementi qualificanti dell’operazione ai fini antiriciclaggio, non riguardando né la titolarità effettiva, né la provenienza delle risorse, né le modalità dei flussi finanziari.
In tale contesto, la difformità relativa all’attività dichiarata si risolve in una incongruenza su un dato personale priva di significativa attitudine indiziante, mentre la mancata compilazione di singoli campi del questionario, non riferita a profili sensibili dell’operazione né accompagnata da anomalie nella struttura negoziale o nei flussi finanziari, integra una carenza meramente formale e priva di autonoma rilevanza ai fini della SOS.
Parimenti irrilevanti sono considerati taluni profili relativi alla posizione personale dei soggetti coinvolti, quali protesti, partecipazioni in società fallite o il conferimento di procura a soggetto non apparentemente collegato al delegante, trattandosi di circostanze che possono incidere sull’affidabilità economica o sulle modalità di gestione dell’operazione, ma che, in difetto di ulteriori elementi, non sono indicativi di fenomeni di occultamento, interposizione o dissimulazione della provenienza delle risorse.
Quanto agli elementi oggettivi, poi, non è considerato idoneo a fondare un sospetto di riciclaggio da segnalare il fatto che un’operazione sia funzionale a eludere gli esiti di una domanda revocatoria, ove non emergano circostanze riconducibili a meccanismi di occultamento o dissimulazione della provenienza delle risorse.
E anche l’importo dell’operazione, di per sé, in assenza di ulteriori elementi qualificanti, non vale a fondare un sospetto di riciclaggio, trattandosi di dato neutro che assume rilievo solo quando si accompagni ad anomalie nella determinazione del prezzo, nella capacità economica delle parti o nelle modalità dei pagamenti (circostanze né dedotte né provate nel caso di specie).
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