Esclusione delle holding industriali dall’addizionale IRPEF del 10% retroattiva
Le prime sentenze di merito estendono alle annualità ante 2025 le novità introdotte dal DL 84/2025
Con le sentenze n. 1828/3/26 e n. 1829/3/26 depositate il 5 maggio 2026, la C.G.T. I Milano ha stabilito che i principi introdotti dall’art. 1-bis del DL 84/2025, secondo cui l’addizionale IRPEF del 10% sugli emolumenti variabili dei dirigenti e degli amministratori del settore finanziario (art. 33 del DL 78/2010) non riguarda le holding industriali, sono di fatto estensibili ai periodi d’imposta antecedenti al 2025.
Le vicende hanno tratto origine da due istanze di rimborso presentate dai manager di una holding industriale per somme che erano loro state corrisposte, rispettivamente, a titolo di patto di non concorrenza e a seguito di accordo transattivo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, qualificabili quindi come indennità risarcitorie.
La Corte, però, ha altresì riconosciuto la spettanza dei rimborsi per carenza del presupposto soggettivo in capo al soggetto erogante, osservando che la holding di partecipazione “non può rientrare nell’ambito di applicabilità del regime dell’art. 33, anche in considerazione della novella legislativa del 2025 che, sia pure con effetto da tale periodo di imposta, ha però dato una connotazione specifica e normativamente prevista, delle società finanziarie, che conforta l’interpretazione data anche dalla giurisprudenza fino a quel momento”.
Tale interpretazione appare in linea con l’intento del legislatore espresso nell’Ordine del giorno n. 9/2460-A/3, approvato il 22 luglio 2025, il quale aveva impegnato il Governo a garantire un’attuazione e un’interpretazione uniforme nel tempo della norma, di modo che l’ambito soggettivo di applicazione della stessa fosse coerente per tutti i periodi di imposta.
La questione, come si ricorderà, nasce dalla formulazione dello stesso art. 33 del DL 78/2010, la quale, nel disciplinare l’addizionale del 10% sugli emolumenti variabili della retribuzione, corrisposti a titolo di bonus e stock option, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel “settore finanziario”, ha utilizzato una locuzione alquanto generica che ha sin da subito posto problematiche di carattere interpretativo.
Relativamente all’ambito soggettivo di applicazione, infatti, gli orientamenti non sono stati sempre unanimi.
L’Agenzia delle Entrate, prima con la circ. n. 4/2011 e successivamente con la risposta a interpello n. 106/2018, ha interpretato in maniera estensiva la nozione di “settore finanziario”, includendovi non solo le banche e gli altri enti finanziari, ma anche le “holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali”.
Diversamente, la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07328, confermando l’impostazione della circ. Assonime n. 28/2021, aveva identificato i destinatari della norma in esame operando un rinvio ai soggetti menzionati dall’art. 162-bis comma 1 lett. a) e b) del TUIR, ossia agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione finanziaria, escludendo quindi le holding industriali di cui alla lett. c).
Anche la Cassazione sembrava dapprima aver aderito a tale orientamento (si vedano le sentenze n. 22692/2020 e n. 3913/2022), salvo giungere successivamente a diverse conclusioni con una pluralità di pronunce, le quali hanno visto quale punto comune di arrivo il principio di diritto in base al quale l’addizionale IRPEF si sarebbe dovuta applicare nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, da intendersi “nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico”.
Peraltro, più recentemente la stessa Suprema Corte, con la sentenza n. 3159/2025, ha addirittura negato al contribuente il sindacato sul contrasto giurisprudenziale per la rimessione della questione alle Sezioni Unite, definendo l’orientamento come “univoco e costante”.
La problematica è stata risolta dal legislatore stesso con l’art. 1-bis del DL 84/2025, secondo il quale l’addizionale si applica ai soli soggetti indicati all’art. 162-bis comma 1 lett. a) e b) del TUIR, ossia intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria, escludendo di fatto le società di partecipazione non finanziaria (holding industriali) e i soggetti ad esse assimilati di cui all’art. 162-bis comma 1 lett. c) del TUIR.
La disposizione, nella sua formulazione testuale, troverebbe applicazione a partire dal periodo d’imposta 2025. Le richiamate pronunce della C.G.T. I Milano, invece, nello stabilire il diritto al rimborso per i periodi d’imposta precedenti, hanno valorizzato il carattere interpretativo dei precedenti orientamenti (interrogazione parlamentare n. 5-07328 e pronunce di Cassazione ante revirement del 2023) e, facendo leva anche sulla riformulazione del 2025, ne hanno riconosciuto la retroattività sostanziale.
Con il che il contenzioso pendente (a quanto consta, ampio) potrebbe trovare una favorevole svolta se tale orientamento trovasse conferma fino all’ultimo grado di giudizio.
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