Esenzione IVA applicabile anche in fase di liquidazione
Ne consegue l’indetraibilità dell’imposta assolta sull’acquisto di beni e servizi
La Cassazione, con l’ordinanza n. 171/2026, si è espressa in merito al mantenimento del regime di esenzione IVA, laddove applicabile, anche per le società in liquidazione.
Ne discende l’indetraibilità dell’imposta
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