Valutazione del conflitto di interessi nella nomina del RPD dell’ODCEC
Spetta all’Ordine, quale titolare del trattamento, effettuare una verifica «caso per caso», da dimostrare con idonea documentazione
Il CNDCEC, con il P.O. n. 57/2026, pubblicato ieri, ha affermato che la designazione di un consigliere dell’Ordine a responsabile della protezione dei dati (RPD) dell’Ordine stesso appare possibile nella misura
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