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Compenso all’OCC nominato liquidatore dopo l’approvazione del rendiconto

L’istanza di liquidazione non deve essere valutata nell’ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Venerdì, 28 agosto 2026

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Le recenti sentenze nn. 280 e 281, con le quali il Tribunale di Torino, in data 8 luglio 2026, ha dichiarato l’apertura di due procedure di liquidazione controllata del sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019, hanno il pregio, ad avviso di chi scrive, di aver attentamente delineato i contorni di una questione di particolare rilievo nel contesto delle procedure liquidatorie minori e, segnatamente, la liquidazione del compenso dell’Organismo di composizione della crisi, confermato nell’incarico di liquidatore ai sensi dell’art. 270 comma 2 lett. b) del CCII.

Si tratta di una questione delicata e articolata e, ancor attualmente, foriera di un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale. Le sentenze in commento si pongono sulla scia delle conclusioni ab origine rassegnate, ex plurimis, nel Protocollo operativo per le procedure di sovraindebitamento licenziato dal Tribunale di Milano del 15 ottobre 2024 (al quale ha fatto poi seguito, in senso sostanzialmente conforme, il Protocollo operativo per le procedure di sovraindebitamento licenziato dal Tribunale di Mantova del 14 novembre 2024).

Ora, nel contesto della fattispecie in esame, la disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 275 comma 3 del CCII, come modificato dal DLgs. 136/2024, il quale, nella sostanza, prevede quanto segue:
- successivamente all’apertura della procedura di liquidazione controllata e, specificatamente, una volta terminata l’esecuzione del programma di liquidazione, il liquidatore presenta al giudice delegato il “rendiconto”;
- il giudice delegato verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla “liquidazione del compenso” dell’OCC e del liquidatore.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, ovverosia alla liquidazione del compenso degli organi della procedura, la norma precisa ulteriormente quanto segue: da un lato, il giudice procede alla liquidazione del compenso dell’OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore, ovvero, dall’altro, del liquidatore, allorché quest’ultimo fosse stato nominato nella persona di un professionista diverso dall’OCC; in ogni caso, il compenso – conclude la disposizione – è determinato ai sensi del DM 202/2014.

Tanto premesso, il Tribunale di Torino, nelle sentenze in commento, ha restituito un’interessante interpretazione della disposizione di cui all’art. 275 comma 3 del CCII, afferente, nello specifico, all’ipotesi di liquidazione del compenso, allorché vi sia una coincidenza tra l’OCC (rectius, il gestore della crisi che ha assistito il debitore nella fase prodromica all’apertura della procedura liquidatoria ed ha redatto la relazione di cui all’art. 269 commi 2 e 3 del CCII) ed il liquidatore.

In particolare, viene precisato come il compenso dell’OCC debba essere liquidato, unitamente a quello del liquidatore, al termine della procedura liquidatoria (cfr. sentenza n. 281 del 8 luglio 2026), dopo l’approvazione del rendiconto ex art. 275 comma 3 del CCII (cfr. sentenza n. 280 del 8 luglio 2026), tenuto conto di eventuali acconti già percepiti (cfr. sentenza n. 281 del 8 luglio 2026).
La liquidazione del compenso, inoltre, deve essere effettuata previa presentazione di una istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo (cfr. sentenza n. 280 del 8 luglio 2026).

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, appare interessante aggiungere come la circolare in tema di compensi dell’OCC nelle procedure di liquidazione controllata licenziata dal Tribunale di Forlì in data 23 ottobre 2024 specifichi che la valutazione del compenso dell’OCC nell’ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo sia necessaria solo nel caso in cui, in fase di apertura della procedura, fosse stato nominato liquidatore un soggetto diverso dall’OCC: in tale ipotesi, il giudice delegato liquiderebbe, al termine della procedura, dopo l’approvazione del rendiconto ex art. 275 comma 3 del CCII, il solo compenso per l’attività del liquidatore, determinandolo ai sensi del DM 202/2014; “solo in questo caso”, precisa la circolare citata, “il compenso dell’OCC, per l’attività svolta anteriormente all’apertura della procedura liquidatoria, ancorché sia un credito prededucibile ai sensi dell’art. 6, lett. a), dovrà essere accertato con il procedimento di insinuazione al passivo come previsto dall’art. 275-bis, co. 1, CCII e il Liquidatore dovrà verificare che l’importo sia stato determinato nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 202/2014 e sia congruo rispetto all’attività svolta”.

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