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PROFESSIONI

Il rapporto coniugale non è un autonomo criterio di incompatibilità

Il coniugio tra due iscritti all’Albo, uno amministratore unico e l’altro mero socio della società di servizi, non incide sulla verifica della prevalenza

/ REDAZIONE

Venerdì, 28 agosto 2026

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Il CNDCEC, con il P.O. n. 33/2026 pubblicato ieri, ha risposto al quesito dell’Ordine della Spezia, che chiedeva se il rapporto di coniugio tra due soci iscritti all’Albo, di cui uno amministratore unico e l’altro mero socio, incidesse sull’applicazione dei criteri elaborati dal CNDCEC in materia di incompatibilità delle società di servizi strumentali e, in particolare, sulla verifica del criterio della prevalenza. La risposta del Consiglio nazionale è negativa: la qualità di coniugi, in assenza di ulteriori elementi oggettivi che dimostrino un controllo di fatto o un interesse economico prevalente dei due professionisti diverso da quello risultante dagli assetti societari, non incide sull’applicazione dei criteri individuati dall’art. 4 del DLgs. 139/2005 e dalle Note interpretative, né comporta l’estensione della verifica del criterio di prevalenza all’iscritto che riveste esclusivamente la qualità di socio senza poteri gestionali.

Il CNDCEC, innanzitutto, osserva che l’art. 4 comma 2 del DLgs. 139/2005 esclude l’incompatibilità in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, secondo i criteri interpretativi dettati dal Consiglio stesso (si veda “Per l’incompatibilità della società di servizi si guarda all’ultimo triennio” del 14 gennaio 2026).

Come chiarito nelle Note interpretative, infatti, nelle società di capitali la verifica del carattere di strumentalità mediante il criterio della prevalenza va effettuata solo nei confronti dell’iscritto che detenga contestualmente un interesse economico prevalente nella società e ampi o tutti i poteri gestionali. Il mero possesso della qualità di socio, anche di maggioranza, in assenza di poteri gestori, non basta per integrare di per sé una situazione di incompatibilità.

Tornando all’ipotesi prospettata, ove il socio di minoranza rivesta la carica di amministratore unico con tutti i poteri gestionali e l’altro iscritto sia esclusivamente socio, ancorché di maggioranza, la verifica del criterio di prevalenza deve essere riferita esclusivamente al primo soggetto, mentre la posizione del socio privo di poteri gestionali resta disciplinata dai principi espressi per il socio di società di capitali, secondo cui la mera partecipazione al capitale non determina incompatibilità.

Niente automatica imputazione unitaria delle rispettive partecipazioni

La circostanza che i due soci siano coniugi non introduce, di per sé, un diverso regime giuridico né comporta un’automatica imputazione unitaria delle rispettive partecipazioni o dei poteri gestionali. L’art. 4 del DLgs. 139/2005, quale norma di stretta interpretazione, non contempla infatti il rapporto coniugale quale autonomo criterio di incompatibilità né quale presunzione di interesse economico prevalente. Le Note interpretative richiamano espressamente il principio di tassatività della disciplina e l’impossibilità di estenderne l’ambito applicativo in via analogica o estensiva.

Tuttavia, conclude il CNDCEC, resta fermo che, nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti agli Ordini territoriali, dovrà essere valutata l’eventuale sussistenza di situazioni di controllo o gestione di fatto, anche attraverso interposte persone o rapporti familiari, qualora emergano elementi concreti idonei a dimostrare che l’assetto formale non corrisponda alla reale ripartizione del potere decisionale o dell’interesse economico.

Nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge, quindi, l’Ordine può richiedere la documentazione ritenuta necessaria per accertare l’eventuale sussistenza di situazioni di controllo di fatto, influenza rilevante o interposizione di soggetti, nel rispetto della disciplina vigente.

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