Valutazioni su opzione e perimetro del Gruppo IVA entro settembre
Per la verifica dei vincoli tra i soggetti passivi si guarda alla situazione al 1° luglio
Le imprese che intendono costituire un Gruppo IVA a partire dal 2027, in presenza dei requisiti, devono esercitare l’opzione entro il prossimo 30 settembre, inviando all’Agenzia delle Entrate il modello AGI/1 tramite il rappresentante di gruppo.
Si ricorda che l’opzione consente ai soggetti legati da vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa di essere considerati come un unico soggetto passivo ai fini IVA. In tal modo, le operazioni effettuate tra i membri del gruppo divengono irrilevanti ai fini del tributo, con conseguenti benefici in termini finanziari e di semplificazione amministrativa e contabile.
L’istituto è rivolto in particolare ai gruppi composti da entità che non godono del pieno diritto alla detrazione, come nel caso dei gruppi bancari, finanziari, assicurativi o di quelli che forniscono servizi sanitari e di cura della persona esenti da IVA.
In merito al rapporto tra istituto del Gruppo IVA ed esenzioni, appare utile rammentare quanto recentemente affermato dal Tribunale Ue nella sentenza relativa alla causa T-444/25 (Cavert). In tale occasione, infatti, con riguardo a soggetti aderenti a un Gruppo IVA olandese che fornivano servizi di cura a persone con disabilità, è stato chiarito che l’unicità soggettiva del gruppo non implica anche l’estensione a tutti i membri dei requisiti soggettivi eventualmente richiesti per le esenzioni di cui all’art. 132 della direttiva IVA, con la conseguenza che le prestazioni rese dal gruppo nei confronti di terzi possono considerarsi esenti soltanto se fornite da un partecipante che soddisfi esso stesso tutte le condizioni richieste, comprese quelle relative alla qualità del soggetto erogante.
Venendo all’esame dei requisiti per l’opzione, fondamentale è la verifica del vincolo finanziario, poiché in presenza di questo si presumono sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo.
In base all’art. 70-ter comma 1 del DPR 633/72, il vincolo finanziario sussiste quando, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., e almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente a quello in cui l’opzione ha effetto, tra i soggetti passivi esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo, o i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato o in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
Dunque, per l’esercizio dell’opzione con effetto dal 1° gennaio 2027, il controllo di diritto deve sussistere almeno dal 1° luglio 2026.
Nell’ambito delle valutazioni per l’adesione al regime, poi, occorre tenere conto del vincolo triennale dell’opzione, nonché del suo carattere omnicomprensivo, secondo cui devono far parte del Gruppo tutti i soggetti per i quali ricorrono i presupposti di legge (principio “all in, all out”), non essendo possibile operare una selezione. In tale ottica, è importante prestare attenzione alla corretta definizione del perimetro del Gruppo.
Si ricorda, a tal proposito, che l’opzione è ammessa soltanto per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, restando invece esclusi:
- le sedi e le stabili organizzazioni all’estero;
- coloro che sono privi dello status di soggetto passivo IVA (es. holding “statiche”);
- le aziende oggetto di sequestro giudiziario, quelle poste in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Inoltre, stante la nozione di controllo richiamata ai fini del vincolo finanziario, la partecipazione è preclusa, in veste di “controllati”, ai soggetti passivi non costituiti in forma societaria (es. enti associativi), per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l’esercizio del diritto di voto in base alla disciplina di cui all’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c. (cfr. principio di diritto n. 4/2018).
La verifica del perimetro del Gruppo IVA, naturalmente, resta rilevante anche per i soggetti che già beneficiano del regime. Ad esempio, nel caso di un Gruppo IVA in essere al 2026, occorrerà verificare se il controllo di diritto sia stato eventualmente acquisito entro il 1° luglio 2026 in capo a un soggetto per il quale non sussisteva al momento dell’opzione. Se ciò è avvenuto, il vincolo finanziario si considera instaurato alla data del 1° luglio e il soggetto dovrà essere incluso nel Gruppo a partire dal 2027 (art. 70-quater comma 5 del DPR 633/72), salvo che si dimostri l’insussistenza degli altri due vincoli. La dichiarazione di inclusione del nuovo partecipante dovrà essere presentata, sempre mediante il modello AGI/1, entro il 29 settembre 2026 (ossia entro 90 giorni dall’instaurazione del vincolo; cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 30/2021).
Invece, per l’eventuale revoca dell’opzione con effetto dal 2027, la scadenza è quella del 30 settembre, fermo restando il rispetto del vincolo triennale. Ad esempio, possono revocare l’opzione entro il 30 settembre 2026, con efficacia dal 1° gennaio 2027, i gruppi che risultano costituiti al 1° gennaio 2024 o prima di tale data.
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