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IMPRESA

L’Erario non anticipa il compenso del liquidatore nella liquidazione controllata

Sollevato un dubbio di legittimità costituzionale sull’art. 146 del DPR 115/2002 nella parte in cui non prevede l’estensione al liquidatore

/ Francesco DIANA

Lunedì, 1 giugno 2026

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Nell’ambito della procedura di liquidazione controllata, il liquidatore può chiedere la liquidazione del compenso solo se è terminata l’esecuzione del programma di liquidazione e, ulteriormente, ha provveduto alla presentazione del rendiconto al giudice.
A seguito della positiva verifica della conformità degli atti dispositivi rispetto al programma di liquidazione e, quindi, alla approvazione del rendiconto, il giudice procede con la liquidazione del compenso (art. 275 comma 3 primo periodo del DLgs. 14/2019).

Per effetto delle modifiche introdotte con il DLgs. 136/2024 (c.d. decreto correttivo-ter), è precisato che il compenso deve determinarsi in ragione dei parametri di cui al DM 202/2014 e che, in caso di nomina del gestore della crisi come liquidatore, si possa tener conto anche di quanto eventualmente convenuto tra l’OCC e il debitore (art. 275 comma 3 secondo e terzo periodo del DLgs. 14/2019).

In ogni caso, l’eventuale accordo tra le parti non può ritenersi vincolante per il giudice, con la conseguenza che l’importo finale liquidato può anche essere inferiore (si veda “Accordo sui compensi dell’OCC non vincolante per il giudice” del 7 febbraio 2026).
Del resto, il giudice potrà tener conto anche della diligenza prestata dal professionista nel compimento delle proprie funzioni, potendo eventualmente escludere in tutto o in parte il compenso stesso (art. 275 comma 4 del DLgs. 14/2019).

È possibile che il liquidatore sia nominato confermando l’OCC (rectius gestore della crisi) che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso (art. 269 comma 1 del DLgs. 14/2019) ovvero che, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 270 comma 2 lett. b) del DLgs. 14/2019, sia individuato un diverso professionista.
In entrambi i casi, il compenso è liquidato sempre dal giudice al realizzarsi delle condizioni ex art. 275 comma 3 del DLgs. 14/2019 e necessariamente in via unitaria per la fase ante e post apertura della procedura stessa (c.d. principio di unitarietà; Trib. Castrovillari 18 dicembre 2025 e Trib. Ascoli Piceno 5 dicembre 2025).

L’accesso alla procedura, ove il debitore sia una persona fisica, richiede la preventiva verifica della c.d. capienza ossia della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esperimento di azioni giudiziarie (art. 268 comma 3 del DLgs. 14/2019); diversamente, l’incapienza non rileva nel caso in cui la procedura investa, ad esempio, l’impresa minore (Trib. Asti 29 ottobre 2025).
Pertanto, deve considerarsi l’eventualità che, terminata la procedura e approvato il rendiconto, non vi siano risorse sufficienti a provvedere (in tutto o in parte) al pagamento del compenso finale, oltre al rimborso delle spese anticipate dal liquidatore.
In tal caso, diversamente da quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, è esclusa la possibilità di porne il pagamento a carico dell’Erario. L’art. 146 del DPR 115/2002, infatti, tra le spese oggetto di prenotazione a debito e/o di anticipazione da parte dell’Erario degli onorari, dei compensi e delle spese vive, non menziona il liquidatore della liquidazione controllata che, pertanto, è da ritenersi escluso.

Ciò, tuttavia, solleva un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 146 del DPR 115/2002 nella parte in cui non prevede l’estensione anche al liquidatore, poiché in violazione degli artt. 3 e 36 Cost.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano con ordinanza dell’8 settembre 2025 n. 75, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Corte Costituzionale n. 20 del 20 maggio 2026.
Occorre considerare che l’attività del liquidatore può ritenersi del tutto assimilabile a quella del curatore. Con riferimento alla liquidazione dell’attivo, al liquidatore è richiesto di redigere l’inventario oltre che il programma di liquidazione (art. 272 comma 2 del DLgs. 14/2019), da sottoporre all’approvazione del giudice delegato e con ampio rinvio alla disciplina ex art. 213 del DLgs. 14/2019, dettata per la procedura maggiore.

Anche con riferimento alla formazione del passivo, la liquidazione controllata sembra introdurre una disciplina maggiormente gravosa e responsabilizzante, posto che il liquidatore procedere direttamente alla formazione dello stato passivo.
La liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata, in particolare, sebbene si basino su un diverso presupposto soggettivo, presentano una struttura equivalente e una medesima finalità: lo spossessamento del debitore, la sua perdita di legittimazione processuale, il concorso formale e sostanziale dei creditori.

Da ciò emerge una irragionevolezza della norma che esclude dal beneficio dell’anticipazione il liquidatore della liquidazione controllata, con la conseguenza che la Corte ha ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale con rinvio della stessa alla Corte Costituzionale.

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