La liquidazione generale dei beni consente la variazione IVA
Ai fini dell’emissione della nota di credito la procedura è parificata alla liquidazione coatta amministrativa
In caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto da una fondazione soggetta alla procedura di liquidazione generale dei beni, il fornitore può emettere una nota di variazione IVA in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, una volta verificata l’infruttuosità della procedura stessa. La fattispecie è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 88, pubblicata ieri.
Nel ripercorrere la disciplina delle note di variazione IVA, sono ricordate le modifiche apportate all’art. 26 del DPR 633/72 per effetto dell’art. 18 del DL 73/2021 convertito, in virtù del quale nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali non è più necessario attendere la conclusione delle stesse. Le modifiche
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