Obbligo di perizia di stima per scissioni di società di persone a favore di società di capitali
Ciò a prescindere dal fatto che la beneficiaria sia una newco o preesistente e che la scissione avvenga in forma tradizionale o mediante scorporo
Nel caso in cui una società di persone si scinda a favore di una società beneficiaria di capitali, sul patrimonio della società di persone, che confluisce nel patrimonio netto della società di capitali beneficiaria, si rende necessaria la predisposizione di una perizia di stima “da conferimento in natura” redatta da un esperto appositamente incaricato dagli amministratori.
Quanto precede vale a prescindere dal fatto che la società di capitali beneficiaria sia una newco o una società preesistente e che la scissione sia attuata in forma “tradizionale” ex art. 2506 c.c. oppure “mediante scorporo” ex art. 2506.1 c.c. e discende da quanto stabilito, in materia di fusioni, dall’ultimo comma dell’art. 2501-sexies c.c., ai sensi del quale, nel caso in
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