L’approvazione del bilancio successivo non incide sull’impugnazione già avvenuta del precedente
La Cassazione, nella sentenza n. 10521, depositata ieri, ha precisato che l’art. 2434-bis comma 1 c.c., secondo il quale “le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo”, va inteso nel senso che la parte decade dalla possibilità di impugnare il bilancio di un esercizio, in sé e per sé considerato, dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, ma non che debba risentirne l’azione di impugnativa già introdotta, quale che ne sia il vizio invalidante.
Il senso è che il bilancio relativo a un esercizio sociale non può più essere impugnato dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.
Quando, invece, l’impugnativa del bilancio precedente sia stata già proposta l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo non comporta alcuna preclusione.
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