Il citofono senza nome del contribuente non legittima il deposito al Comune
Occorre dare atto delle ulteriori ricerche effettuate dal messo
La regolarità della notifica dell’atto da parte dell’agente notificatore eseguita secondo la procedura prevista per gli irreperibili assoluti, disciplinata dall’art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/73 è subordinata all’indicazione nella relata di notifica delle ricerche effettuate per appurare che il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto. Pertanto, la notifica non è valida se l’agente notificatore si limita a riportare nella relata la mera constatazione che manca l’indicazione del nominativo del destinatario sulla cassetta postale o sul citofono.
È il principio ribadito di recente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 5 marzo 2024 n. 5818 che ha accolto l’eccezione di decadenza delle cartelle di pagamento, formulata dal contribuente
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