Licenziamento valido se contenuto nel verbale di conciliazione
Per i licenziamenti economici non si impone che il licenziamento sia comunicato in un contesto distinto dal verbale ex art. 7 della L. 604/66
Rispetta la forma scritta prescritta dalla legge per il licenziamento la verbalizzazione della volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto a seguito del fallimento della conciliazione di cui all’art. 7 della L. 604/66, con sottoscrizione del verbale da parte di entrambe le parti.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10734 pubblicata ieri, 22 aprile 2024: il caso riguardava un datore di lavoro che aveva espresso la volontà di licenziare la lavoratrice dinanzi alla commissione di conciliazione; dopo che il tentativo di conciliazione era fallito, tale volontà era stata verbalizzata e il verbale era stato sottoscritto da entrambe le parti.
In sede di appello, la decisione di primo grado con cui era stato ritenuto che il licenziamento così ...