Esclusa la facoltà di non acquisire beni all’attivo nella liquidazione controllata
Inapplicabile l’art. 213 comma 2 del CCII, che ammette la derelizione di taluni componenti dell’attivo se la liquidazione appare non conveniente
La sentenza con cui il Tribunale di Lecce, il 30 novembre 2023, ha dichiarato l’apertura di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato presentata da un debitore in stato di sovraindebitamento-insolvenza ai sensi degli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), merita, ad avviso di scrive, di essere esaminata poiché si sofferma su una questione di non poco conto nel contesto delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal CCII e, in modo particolare, nel contesto della procedura liquidatoria, ovverosia la facoltà (o meno) del liquidatore di derelizione di taluni componenti dell’attivo.
La vicenda che ha interessato la pronuncia del Tribunale di Lecce trae origine da un ricorso ...
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