Il raddoppio dei termini opera in caso di processo penale per reati non tributari
Sufficiente la presenza di violazioni suscettibili di un obbligo di denuncia per delitti previsti dal DLgs. 74/2000
Affinché operi il raddoppio dei termini, il processo penale non deve necessariamente avere a oggetto reati tributari, purché le violazioni contestate comportino un obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per un delitto previsto dal DLgs. 74/2000. Lo ha affermato la Cassazione con la pronuncia n. 11172, depositata ieri.
La disciplina dei termini di decadenza, contenuta negli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, è stata profondamente riformata nel 2015. Prima della L. 208/2015, l’accertamento andava notificato, a pena di decadenza, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il quinto in caso di dichiarazione omessa.
Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, sempre nella versione ante legge 208/2015, stabiliscono inoltre che, in caso di violazione
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