I dati trattati per gli esami on line possono essere considerati biometrici
Il software a presidio della genuinità della prova comporta l’identificazione univoca
I dati personali ottenuti attraverso un trattamento tecnico automatizzato specifico, realizzato con un software che elabora le caratteristiche fisiche, fisiologiche e comportamentali di una persona, evidenziando comportamenti o elementi anomali tali da giungere a un’identificazione univoca, devono essere considerati dati biometrici; a tal fine, non rileva il fatto che l’esito del trattamento sia successivamente sottoposto alla verifica finale di una persona fisica.
Sono queste le conclusioni a cui giunge la Cassazione con la sentenza n. 12967, depositata ieri e avente ad oggetto il corretto trattamento dei dati personali raccolti durante lo svolgimento di esami universitari in videoconferenza.
L’esigenza di sostenere le prove utilizzando tale modalità era emersa durante il periodo ...