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Domenica, 6 luglio 2025

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Il soggetto che gestisce un registro pubblico è titolare del trattamento ai fini privacy

/ REDAZIONE

Venerdì, 31 maggio 2024

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Nelle conclusioni dell’Avvocato generale relative alla causa C-200/23, pubblicate ieri, vengono analizzati alcuni profili inerenti la tutela dei dati personali comunicati ai fini dell’iscrizione di una società all’interno di un registro di commercio (come, ad esempio, il Registro delle imprese), sia dal punto di vista dell’individuazione del titolare del trattamento, sia relativamente al diritto alla cancellazione di tali dati.

Riguardo al primo punto, l’Avvocato generale arriva alla conclusione che l’autorità incaricata della tenuta di un registro del commercio, dovendo assicurare la pubblicità degli atti a essa trasmessi nell’ambito di una domanda di iscrizione di una società, è l’unico titolare del trattamento dei dati personali contenuti in tali atti e messi a disposizione del pubblico; la conclusione non cambia se si tratta di dati la cui pubblicazione non è richiesta, e che avrebbero dovuto essere espunti a cura della società, prima della presentazione della domanda di iscrizione.

La richiesta di cancellazione da parte di una persona fisica di dati personali che la riguardano, contenuti in atti messi a disposizione del pubblico in tale registro, non può inoltre essere subordinata alla presentazione di una copia dell’atto in questione dalla quale siano stati espunti tali dati.

Secondo l’Avvocato generale, l’autorità incaricata alla gestione del Registro del commercio non può essere esonerata dal proprio obbligo di accogliere una tale richiesta di cancellazione senza ingiustificato ritardo per il solo motivo di non aver ricevuto comunicazione di una tale copia.

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