Rivalutazione valida solo per i diritti di opzione trasferibili
Rileva la possibilità di utilizzare l’agevolazione ai fini del calcolo dei capital gain in caso di successiva cessione del diritto
Anche per il 2024, è stata prevista la consueta proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ex artt. 7 e 5 commi 1 e 1-bis della L. 448/2001 posseduti al 1° gennaio da soggetti non imprenditori (art. 1 commi 52 e 53 della L. 213/2023, ossia la legge di bilancio 2024).
Come l’anno scorso, l’agevolazione si potrà applicare alle partecipazioni non quotate e a quelle negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.
Con riferimento alle partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2024, entro il prossimo 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica) occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri l’apposita perizia di stima e che il contribuente versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero suo ammontare,
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