Niente IVA per i contributi pubblici che rappresentano aiuti di Stato
I contributi erogati da un ente pubblico a un soggetto attuatore affinché presti servizi ai beneficiari non sono soggetti a IVA, qualora siano somme definite come “aiuti di Stato”. Si tratta di quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 131 pubblicata ieri, 7 giugno 2024.
Nel caso di specie, l’Agenzia ha richiamato la propria prassi consolidata (es. circ. n. 34/2013) secondo cui i contributi a fondo perduto, ossia quelli erogati senza alcuna connessione con prestazioni di servizi o cessioni di beni, non sono soggetti a imposta ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72.
Tale qualificazione spetta, fra l’altro, quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, come nel caso proprio degli aiuti di Stato automatici.
Pertanto, il finanziamento non è soggetto a IVA:
- né nel rapporto tra l’ente pubblico e il soggetto attuatore, in quanto mera erogazione di denaro;
- né nel rapporto tra il soggetto attuatore e i beneficiari dei servizi, per carenza del presupposto oggettivo dell’imposta (art. 3 del DPR 633/72).
Qualora il contributo pubblico copra solo una parte del costo del servizio, invece, il soggetto attuatore dovrà applicare l’IVA alla somma versata dai beneficiari.