Niente obbligo di devoluzione del patrimonio per le ONLUS
Anche le organizzazioni a cui è inibito l’accesso al RUNTS potranno proseguire l’attività nell’ambito delle regole del libro I del codice civile
Nessuna ONLUS sarà tenuta a devolvere il proprio patrimonio. Con un intervento sul comma 8 dell’art. 101 del DLgs. 117/2017, infatti, anche le organizzazioni a cui è inibito l’accesso al RUNTS potranno proseguire la propria attività nell’ambito delle regole generali dettate dal libro I del codice civile. È questa una delle tante modifiche al Codice del Terzo settore apportate dalla L. 4 luglio 2024 n. 104, che entrerà in vigore il 3 agosto.
Si ricorda che, con l’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101 comma 10 del Codice del terzo settore (autorizzazione peraltro attesa nelle prossime settimane) le ONLUS dovranno provvedere a iscriversi al RUNTS. Per tali organizzazioni siamo di fronte a un sistema “semiautomatico”, in quanto il
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