Le fee non entrano nella base imponibile IVA delle agenzie di viaggio
«Minimum guarantee», «revenue share» o «profit share» non possono qualificarsi come costi sostenuti a vantaggio dei viaggiatori
Lo speciale regime delle agenzie di viaggio, disciplinato dall’art. 74-ter del DPR 633/72, prevede che la base imponibile IVA delle operazioni effettuate da tali soggetti per l’organizzazione di pacchetti turistici vada calcolata come differenza fra il corrispettivo dovuto dal cliente finale all’agenzia, da un lato, e i costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori (al lordo dell’imposta), dall’altro.
Secondo quanto dispone il relativo regolamento di applicazione (art. 1 del DM 340/99), si è in presenza di un pacchetto turistico (che rappresenta una “prestazione di servizi unica”), laddove sussistano almeno due fra i tre seguenti elementi:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici