Revocatoria fallimentare inammissibile per l’esercizio della clausola risolutiva espressa
Necessario un atto di disposizione del patrimonio a opera del debitore fallendo
La Corte di Cassazione n. 12754/2024 si è soffermata sulla questione relativa alla possibilità, o meno, di esercitare l’azione revocatoria fallimentare, ex art. 67 comma 2 del RD 267/42, avverso l’atto di manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa proveniente non dal debitore successivamente fallito, ma dall’altro contraente in bonis.
Al riguardo, viene enunciato il principio di diritto secondo cui “l’atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, unilateralmente risolve il contratto non è annoverabile di per sé tra gli «atti a titolo oneroso» e quindi non è revocabile ai sensi dell’art. 67 l.fall., in quanto il contraente inadempiente, che poi sia sottoposto al fallimento,
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