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Sabato, 7 settembre 2024 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Si detrae dall’indennità risarcitoria solo quanto percepito dopo il licenziamento discriminatorio

Nel contratto a tutele crescenti, non è detraibile quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire se si fosse attivato per cercare un’occupazione

/ Federico ANDREOZZI

Lunedì, 5 agosto 2024

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Con la sentenza n. 15723 del 5 giugno 2024, la Suprema Corte è tornata sul tema delle conseguenze del licenziamento discriminatorio e, in particolare, sulla detraibilità dell’aliunde percipiendum dall’indennità risarcitoria nell’ambito della tutela reintegratoria “piena”.
I giudici di legittimità sono giunti ad affermare, sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 2 del DLgs. 23/2015, come, in tale fattispecie, debba essere detratto il solo aliunde perceptum, ossia quanto dal lavoratore percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative svolte in seguito al licenziamento; invece, l’aliunde percipiendum, cioè quanto il prestatore di lavoro avrebbe potuto percepire laddove si fosse attivato per la ricerca di un’occupazione,

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