Si detrae dall’indennità risarcitoria solo quanto percepito dopo il licenziamento discriminatorio
Nel contratto a tutele crescenti, non è detraibile quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire se si fosse attivato per cercare un’occupazione
Con la sentenza n. 15723 del 5 giugno 2024, la Suprema Corte è tornata sul tema delle conseguenze del licenziamento discriminatorio e, in particolare, sulla detraibilità dell’aliunde percipiendum dall’indennità risarcitoria nell’ambito della tutela reintegratoria “piena”.
I giudici di legittimità sono giunti ad affermare, sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 2 del DLgs. 23/2015, come, in tale fattispecie, debba essere detratto il solo aliunde perceptum, ossia quanto dal lavoratore percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative svolte in seguito al licenziamento; invece, l’aliunde percipiendum, cioè quanto il prestatore di lavoro avrebbe potuto percepire laddove si fosse attivato per la ricerca di un’occupazione,