Obbligo di reperibilità durante le ferie in presenza di specifico accordo
Per la disciplina di dettaglio occorre attenersi a quanto previsto dalla contrattazione collettiva
Secondo quanto indicato all’art. 10 del DLgs. 66/2003, il datore di lavoro è tenuto a garantire a ciascun dipendente un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, di cui almeno 2, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nell’anno di maturazione e le restanti entro i 18 mesi successivi al termine del medesimo periodo. Viene fatta salva l’eventuale diversa disciplina prevista dal CCNL applicato.
Da un punto di vista pratico, va osservato che il periodo di fruizione delle ferie è di norma frutto di un’intesa tra dipendente e datore di lavoro; tuttavia è da tener presente come l’art. 2109 c.c. conferisca a quest’ultimo il potere di stabilirne la collocazione temporale, dandone preventiva comunicazione al lavoratore.
Nel dettaglio, ...