Nessuna condanna con modello organizzativo adeguato al rischio
L’adeguatezza del modello di gestione della sicurezza sul lavoro esclude la responsabilità della società ai sensi del DLgs. 231/2001
Triste caso di cronaca politica ma anche giudiziaria è quello relativo al rapimento di quattro tecnici di una società durante un trasferimento via terra in Libia per raggiungere il luogo di lavoro e alla conseguente uccisione di due di loro.
Questo evento ha portato a un lungo processo penale che ha visto gli amministratori e la società medesima coinvolti in una contestazione di violazione delle tutele in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del DLgs. 81/2008 e dell’art. 25-septies del DLgs. 231/2001.
La contestazione atteneva alla sottovalutazione dei rischi legati all’attività e al mancato adeguamento delle misure di sicurezza opportune. La “colpa” di costoro e la “colpa organizzativa” della società vengono qui individuate nella circostanza per cui – ...