ACCEDI
Sabato, 7 settembre 2024 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Nessuna condanna con modello organizzativo adeguato al rischio

L’adeguatezza del modello di gestione della sicurezza sul lavoro esclude la responsabilità della società ai sensi del DLgs. 231/2001

/ Maria Francesca ARTUSI

Sabato, 3 agosto 2024

x
STAMPA

download PDF download PDF

Triste caso di cronaca politica ma anche giudiziaria è quello relativo al rapimento di quattro tecnici di una società durante un trasferimento via terra in Libia per raggiungere il luogo di lavoro e alla conseguente uccisione di due di loro.
Questo evento ha portato a un lungo processo penale che ha visto gli amministratori e la società medesima coinvolti in una contestazione di violazione delle tutele in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del DLgs. 81/2008 e dell’art. 25-septies del DLgs. 231/2001.

La contestazione atteneva alla sottovalutazione dei rischi legati all’attività e al mancato adeguamento delle misure di sicurezza opportune. La “colpa” di costoro e la “colpa organizzativa” della società vengono qui individuate nella circostanza per cui – ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU