Surplus finanziario del concordato in continuità non liberamente distribuibile dal debitore
L’incremento di valore dei fattori produttivi è soggetto alla garanzia generica
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22169 di ieri, ha enunciato il principio secondo cui, in caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del RD 267/42, l’eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa è da intendersi come mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrando nell’oggetto della garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c.; ne consegue che non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.
Nel caso di specie, si tratta di stabilire se il surplus derivante dalla continuazione dell’attività sia disponibile dal debitore senza rispettare l’ordine delle cause di prelazione, ovvero se debba sottostare ...