Cumulabili le sanzioni da RW con la dichiarazione infedele
Lo stesso vale per gli obblighi in tema di comunicazione delle minusvalenze o dei costi black list
L’art. 12 comma 1 del DLgs. 472/97 nella formulazione post DLgs. 87/2024 così prevede: “È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni”.
Il comma 2, invece, è in tal modo formulato: “Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione
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