ACCEDI
Giovedì, 31 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Sanzionabile l’omessa denuncia di cessazione dell’attività

La denuncia di cessazione attività va presentata all’INAIL entro 30 giorni

/ Fabrizio VAZIO

Lunedì, 2 settembre 2024

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 12 del DPR 1124/65 prevede che i datori di lavoro debbano denunciare all’Istituto la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui essa si è verificata.

La cessazione del rischio si distingue nettamente dalla cessazione di una singola voce di rischio: in questo ultimo caso, si tratta infatti di una variazione di attività, da denunciare peraltro anch’essa entro 30 giorni.
Il datore di lavoro o il professionista che lo assiste devono denunciare la cessazione del cliente qualora non vi sia più nessun soggetto assicurabile: è evidente, quindi, che vi è una grande differenza fra la fine dell’attività e la cessazione a fini INAIL.

Si pensi, ad esempio, al titolare di una ditta individuale commerciale che occupi uno stagista: nel momento in

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU