Sanzionabile l’omessa denuncia di cessazione dell’attività
La denuncia di cessazione attività va presentata all’INAIL entro 30 giorni
L’art. 12 del DPR 1124/65 prevede che i datori di lavoro debbano denunciare all’Istituto la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui essa si è verificata.
La cessazione del rischio si distingue nettamente dalla cessazione di una singola voce di rischio: in questo ultimo caso, si tratta infatti di una variazione di attività, da denunciare peraltro anch’essa entro 30 giorni.
Il datore di lavoro o il professionista che lo assiste devono denunciare la cessazione del cliente qualora non vi sia più nessun soggetto assicurabile: è evidente, quindi, che vi è una grande differenza fra la fine dell’attività e la cessazione a fini INAIL.
Si pensi, ad esempio, al titolare di una ditta individuale commerciale che occupi uno stagista: nel momento in
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